Bilancio: scadenze 2020 per approvazione e deposito

Cristina Cherubini - Bilancio e principi contabili

Bilancio di esercizio, nuovi termini di approvazione per il 2020: l'emergenza COVID-19 e la necessità di eliminare le possibili occasioni di aggregazione, oltre che di snellire le procedure di natura contabile amministrativa per il mondo delle imprese italiane, hanno reso necessarie una serie di misure di slittamento dei termini e di alleggerimento delle modalità gestionali, stabilite all'interno del DL 18/2020.

Bilancio: scadenze 2020 per approvazione e deposito

Bilancio 2020: nuovi termini di approvazione e alleggerimento delle modalità gestionali con l’emergenza coronavirus.

L’organo amministrativo della società ha come funzione fondamentale, fulcro della vita dell’impresa stessa, la redazione del progetto di bilancio, in linea con gli schemi civilistici contenuti all’interno del titolo V del codice civile.

Tale compito assume un’importanza centrale per la sana conduzione dell’attività esercitata nel pieno rispetto della trasparenza interna ed esterna del management aziendale oltre che per l’analisi in continuum dell’economicità del modello di business adottato.

L’articolo 2364 del codice civile stabilisce che “l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Tale assunto scandisce ogni singolo adempimento del calendario societario, definendo una scaletta temporale da implementare per rispettare le scadenze.

Stabilendo per consuetudine che la chiusura dell’esercizio sociale coincida con la fine dell’anno, l’approvazione del bilancio dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo, o per alcune casistiche ben determinate “lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni” quindi non al più tardi del 30 giugno.

Scadenza e termini ordinari e straordinari per il deposito del bilancio 2020 per le società di capitali:

Termini ordinari per approvazione e deposito bilancio relativo all’esercizio 2019:

Adempimenti organo amministrativo Società senza organo di controllo Società con organo di controllo
Progetto di bilancio e relazione sulla gestione 31/03/2020 15/04/2020
Deposito presso la sede sociale 15/04/2020 15/04/2020
Approvazione bilancio di esercizio 30/04/2020 30/04/2020

Termini straordinari per approvazione e deposito bilancio relativo all’esercizio 2019:

Adempimenti organo amministrativo Società senza organo di controllo Società con organo di controllo
Progetto di bilancio e relazione sulla gestione 29/05/2020 29/05/2020
Deposito presso la sede sociale 13/06/2020 28/06/2020
Approvazione bilancio di esercizio 28/06/2020 28/06/2020
Eventuale assemblea in seconda convocazione 28/07/2020 28/07/2020

Bilancio 2020, i nuovi termini di approvazione: le date di scadenza previste con lo slittamento

La necessità derivante dall’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 ha portato il legislatore ad optare per uno snellimento di tali previsioni, concedendo agli organi amministrativi una dilazione dei tempi per adempiere a tali scadenze.

L’art. 107 del decreto cura Italia prevede infatti due nuove scadenze:

  • 30 giugno 2020;
  • 31 luglio 2020.

Si elimina, così, il termine previsto dall’art. 2364 dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e l’obbligo di fornire una chiara motivazione per l’utilizzo del differimento dei 180 giorni.

Nella pratica tale previsione si trasforma in due semplici regole che si distinguono in base alla natura dell’ente considerato.

La prima convocazione assembleare o unica convocazione nel caso delle srl, sulla base di quanto iscritto in statuto, sarà quindi effettuabile entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente senza dover motivare tale dilazione, volendo stilare quindi un calendario ideale il primo adempimento in scadenza sarà a carico del consiglio di amministrazione che al 29 maggio dovrà predisporre il progetto di bilancio, per poi successivamente consegnarlo al collegio sindacale e al revisore legale dei conti ove esso è presente, e renderlo infine disponibile ai soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione assembleare.

Tale presupposto rende quindi evidente che una eventuale seconda convocazione se necessaria sarebbe collocata entro il 28 luglio portando quindi le scadenze per il pagamento degli acconti e dei saldi delle imposte risultanti al 31 luglio 2020.

Nel particolare quindi si specifica che tali semplificazioni saranno applicate alle società che convocheranno le assemblee attenendosi alla scadenza del 31 luglio 2020 entro la quale dovranno far in modo che tutti gli organi societari assumano ragionevole contezza di quanto predisposto all’interno del progetto di bilancio ed approvare infine tale prospetto.

Bilancio 2020: nuovi termini di approvazione e assemblee societarie in smart working

Il decreto legge 18/2020 all’art. 106 ha inoltre previsto un innalzamento del livello tecnologico e delle necessarie risorse informatiche di cui le società dovranno dotarsi al fine di poter compiere le tradizionali procedure interne di natura amministrativo-gestionale.

Data la naturale necessità di promuovere un maggior distanziamento sociale, in contrasto con l’essenziale natura di ciò che si definisce assemblea, nata per essere un concilium cioè una riunione di persone, è pacifico che le nuove condizioni sanitarie ed emergenziali non possano permettere il consueto svolgimento di tali momenti societari, avendo però parallelamente l’obbligo di preservarne l’esistenza, trovando quindi nella tecnologia un modo per aggirare il problema.

È stata così prevista la possibilità di svolgere le assemblee utilizzando mezzi di telecomunicazione a patto che si renda verificabile l’identificazione dei partecipanti, il loro reale coinvolgimento, e sia infine garantito il fondamentale esercizio del diritto di voto, che in ordine alle nuove modalità potrà essere concesso in via elettronica o per corrispondenza.

Questa nuova modalità di convocazione assembleare permetterà alla società di adempiere in sicurezza ai suoi obblighi senza che il presidente, il segretario o il notaio, ove previsti, debbano essere fisicamente presenti all’interno della stessa stanza.

Un’importante novità riguarda le SRL per le quali è stata infatti introdotta la possibilità di esprimere il voto all’interno dell’assemblea per consenso scritto o mediante consultazione scritta, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2479-bis del codice civile e dalle diverse disposizioni statutarie.

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