Le scritture di assestamento di fine esercizio

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Definizione e classificazione delle scritture contabili di assestamento alla luce dei principi contabili di prudenza, competenza e correlazione tra costi e ricavi d'esercizio.

Le scritture di assestamento di fine esercizio

Nelle scorse settimane ci siamo occupati diffusamente delle ultime novità relative alla redazione del bilancio d’esercizio, soprattutto considerando quelle introdotte dalla normativa varata per far fronte all’emergenza sanitaria.

Oggi torniamo, invece, su un grande classico della materia: le scritture di assestamento di fine anno.

Il bilancio d’esercizio rappresenta l’evoluzione delle vicende economiche, patrimoniali e finanziarie che derivano dall’attività svolta dall’azienda nell’arco dell’esercizio, che si conclude contabilmente il 31/12 di ciascun anno.

Giunti al termine dell’esercizio il bilancio ottenuto dal risultato dell’opera contabile non è completo per essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione secondo quanto disposto dall’articolo 2364 del codice civile comma 2, la quale deve avvenire entro il termine previsto dalla statuto e comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

I dati “grezzi” desunti dalla contabilità generale devono essere sottoposti in prima battuta alle c.d. scritture di assestamento per poter determinare

  • la competenza economica dei costi e dei ricavi in ragione dell’esercizio
  • una valutazione prudenziale degli elementi patrimoniali

Illustriamo quindi una panoramica sulle principali operazioni contabili definite scritture di assestamento e necessarie per poter “chiudere” un bilancio al 31/12, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili.

Le scritture contabili di assestamento secondo i principi contabili nazionali

Il principio di competenza economica stabilisce che è necessario definire in che misura un valore economico-reddituale concorra alla formazione del reddito d’esercizio, anche se non ha generato alcuna variazione finanziaria.

Secondo la definizione dei postulati di bilancio espressi nell’Oic 11:

l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio in cui tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano le relative manifestazioni finanziarie

I ricavi, quindi, si considerano di competenza dell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio (convenzionalmente individuato con l’atto di consegna o della spedizione del bene) ovvero quando si è conclusa la prestazione del servizio.

I costi, anche se solo presunti, sono di competenza dell’esercizio in cui trovano la loro correlazione ai ricavi.

Secondo i Principi contabili nazionali la correlazione tra costi e ricavi d’esercizio può avvenire secondo una relazione di causa-effetto, oppure considerando la necessità di ripartire la funzionalità economica di un bene in più esercizi o ancora attraverso un’imputazione diretta al Conto Economico.

Sull’imputazione dei costi e dei ricavi al bilancio d’esercizio influisce anche quanto stabilito dal principio di prudenza secondo il quale:

i profitti non realizzati non devono mai essere contabilizzati mentre tutte le perdite anche se presunte o probabili devono essere riflesse ne bilancio

Il riflesso contabile dell’applicazione dei principi contabili al bilancio d’esercizio è rappresentato esattamente dalle scritture contabili di assestamento.

La classificazione delle scritture contabili di assestamento

Le scritture di assestamento di fine esercizio si articolano in quattro macro-categorie:

  • scritture di completamento: sono movimenti contabili che includono delle scritture che non erano state rilevate ma di competenza dell’esercizio come ad esempio la rilevazione degli interessi attivi bancari o la quota maturata di TFR;
  • scritture di integrazione: sono necessarie per integrare quei costi e ricavi che pur maturati non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria come nel caso dei ratei, degli accantonamenti per la svalutazione dei crediti o gli stanziamento di un fondo rischi;
  • scritture di rettifica necessarie per rimandare al futuro costi e ricavi che si sono manifestati da un punto di vista finanziario ma che non sono di competenza economica dell’esercizio (rimanenze finali di magazzino, risconti);
  • scritture di ammortamento necessarie ad imputare al bilancio la quota di costo relativa ai beni a fecondità ripetuta (cespiti o beni strumentali), ovvero quelli che hanno utilità pluriennale.

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