Due anni in più per l’assegno di incollocabilità. Dal 1° gennaio 2026 il contributo sarà erogata fino ai 67 anni d’età
Da gennaio l’assegno di incollocabilità sarà erogato fino ai 67 anni d’età.
Aumenta quindi di 2 anni il limite massimo di età entro il quale gli invalidi per infortunio o malattia professionale che non hanno possibilità di assunzione obbligatoria possono accedere al trattamento.
Con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, l’INAIL recepisce le novità introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza sul lavoro.
La nuova disposizione, infatti, introduce un criterio di adeguamento periodico di tale limite all’età pensionabile.
Assegno di incollocabilità: da gennaio erogato fino ai 67 anni
Aumenta il limite di età per poter ottenere l’assegno di incollocabilità. Dal 1° gennaio 2026 sarà elevato a 67 anni e sarà di volta in volta adeguato all’età pensionabile (ad oggi appunto 67 anni).
A prevedere la novità è l’articolo 9 del cosiddetto decreto sicurezza sul lavoro, il n. 159/2025, il quale introduce il criterio di adeguamento di tale limite all’età per la pensione.
L’assegno di incollocabilità, ricordiamo, viene erogato dall’INAIL nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che, in seguito ad un infortunio o una malattia professionale, si trovano impossibilitati a beneficiare dell’assunzione obbligatoria prevista per le categorie protette.
Per poter ricevere l’assegno è necessario rispettare precise condizioni:
- età inferiore ai 65 anni;
- grado di inabilità non inferiore al 34 per cento, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle del Testo Unico (DPR n. 1124/1965) per eventi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20 per cento, riconosciuto secondo le tabelle presenti nel decreto ministeriale del 12 luglio 2000 per eventi dal 1° gennaio 2007 in poi.
Per effetto delle novità introdotte dal citato decreto, il limite di età aumenta dunque di 2 anni, passando da 65 a 67 anni.
L’INAIL con la circolare n. 55/2025 recepisce le nuove disposizioni e fornisce le istruzioni operative per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati in possesso dei requisiti previsti.
L’estensione si applica alle seguenti categorie di assicurati:
- titolari di rendita diretta che attualmente ricevono l’assegno e che compiono i 65 anni dal 1° gennaio 2026;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, hanno compiuto i 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e, pertanto, non stanno più ricevendo l’assegno;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non hanno mai fatto domanda e, quindi, non hanno mai fruito dell’assegno.
In base alle nuove disposizioni, precisa l’Istituto, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.
Una previsione destinata ad avverarsi già a partire dal 2027 quando è previsto il primo aumento dell’età pensionabile. Come previsto dal DdL di Bilancio 2026, infatti, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, l’età per la pensione (67 anni) salirà di un mese dal 2027 e di ulteriori 2 mesi dal 2028.
Assegno di incollocabilità: come fare domanda e rivalutazione dell’importo
L’assegno non viene riconosciuto in automatico. Gli interessati devono provvedere all’invio di un’apposita domanda.
La richiesta deve essere trasmessa alla sede INAIL di riferimento tramite una delle seguenti modalità:
- tramite lo sportello della sede;
- con trasmissione tramite posta ordinaria o PEC.
In alternativa, i lavoratori e le lavoratrici possono inviare l’istanza anche tramite i patronati.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici del richiedente;
- la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente);
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita e sarà versato dal mese successivo a quello della richiesta e per tutto il periodo di spettanza.
Per effetto della rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, disposta dal decreto del Ministero del Lavoro, l’importo dell’assegno nel 2025 è passato da 305,78 a 308,23 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di incollocabilità: da gennaio erogato fino ai 67 anni