Assegno di incollocabilità: l’importo rivalutato dal 1° luglio 2025

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Definita la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità per l'anno in corso. Dal 1° luglio 2025 l'importo passerà a 308,23 euro. Viene erogato agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non hanno possibilità di assunzione obbligatoria

Assegno di incollocabilità: l'importo rivalutato dal 1° luglio 2025

Anche quest’anno dal 1° luglio scatta la rivalutazione degli importi dell’assegno di incollocabilità.

Si tratta dell’assegno riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici che presentano l’apposita domanda in quanto risultano invalidi per infortunio o malattia professionale e impossibilitati a fruire dell’assunzione obbligatoria.

A definire la rivalutazione è il nuovo decreto del Ministero del Lavoro: nel 2025 l’importo passa da 305,78 a 308,23 euro, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Assegno di incollocabilità: l’importo rivalutato dal 1° luglio 2025

Arriva la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità che, come di consueto, si applica dal 1° luglio.

Anche per l’anno in corso, a determinare l’aumento dell’importo del trattamento è il Ministero del Lavoro. Il decreto n. 52/2025 stabilisce la rivalutazione dell’importo determinata in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati la quale, per il periodo 2023/2024 è stata pari allo 0,8 per cento.

Di conseguenza, l’importo dell’assegno per il 2025 sale da 305,78 a 308,23 euro. La rivalutazione si applica dal 1° luglio 2025.

Si attende ora la circolare dell’INAIL con il recepimento delle novità. Lo scorso anno le operazioni di conguaglio con il versamento sono state effettuate con il pagamento del mese di ottobre.

Le modalità previste per ottenere le somme sono le seguenti:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
  • accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
  • accredito tramite gli Istituti convenzionati con l’INPS, per chi riscuote la somma all’estero;
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale (per importi non superiori a 1.000 euro).

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita.

Assegno di incollocabilità: a chi spetta e come fare domanda

L’assegno di incollocabilità viene erogato dall’INAIL nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che, in seguito ad un infortunio o una malattia professionale, si trovano impossibilitati a beneficiare dell’assunzione obbligatoria prevista per le categorie protette.

Per poter ricevere l’assegno è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

  • età inferiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34 per cento, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle del Testo Unico (DPR n. 1124/1965) per eventi fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20 per cento, riconosciuto secondo le tabelle presenti nel decreto ministeriale del 12 luglio 2000 per eventi dal 1° gennaio 2007 in poi.

L’assegno non viene riconosciuto in automatico. Gli interessati devono provvedere all’invio di un’apposita domanda.

La richiesta deve essere trasmessa alla sede INAIL di riferimento tramite una delle seguenti modalità:

  • tramite lo sportello della sede;
  • con trasmissione tramite posta ordinaria o PEC.

In alternativa, i lavoratori e le lavoratrici possono inviare l’istanza anche tramite i patronati.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del richiedente;
  • la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente);
  • la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

L’assegno sarà versato dal mese successivo a quello della richiesta e per tutto il periodo di spettanza.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 52/2025
Scarica il testo del decreto

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