Assegno di inclusione: quanto spetta alle famiglie? Come calcolare l’importo del sussidio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 18 dicembre è possibile presentare la domanda per ottenere il nuovo assegno di inclusione. Quanto spetta alle famiglie e come si calcola l'importo erogato? Si tratta di una integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui più l'eventuale contributo per l'affitto, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza

Assegno di inclusione: quanto spetta alle famiglie? Come calcolare l'importo del sussidio

Quanto spetta alle famiglie che fanno domanda per ottenere il nuovo assegno di inclusione?

L’importo per i beneficiari della misura è composto da un’integrazione al reddito fino a 6.000 euro annui maggiorato dell’eventuale contributo per l’affitto, fino a 3.360 euro annui.

La somma deve poi essere moltiplicata per il parametro corrispondente della scala di equivalenza, come per il reddito di cittadinanza, a seconda della composizione del nucleo familiare.

La domanda si può inviare online dal sito dell’INPS oppure tramite i Patronati. Dal 1° gennaio anche presso i CAF.

Assegno di inclusione: quanto spetta? Come calcolare l’importo del sussidio

Dallo scorso 18 dicembre 2023, è possibile inviare la domanda per ottenere il nuovo assegno di inclusione (ADI), lo strumento che assieme al supporto per la formazione e il lavoro sostituisce il reddito di cittadinanza.

Possono richiederlo le famiglie in possesso dei requisiti indicati dalla normativa (articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023 e articolo 3 del DM del 13 dicembre 2023), tra cui un ISEE non superiore a 9.360 euro, e con almeno una persona:

  • minorenne;
  • con disabilità;
  • con più di 60 anni;
  • in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Quanto spetta ai beneficiari dell’assegno di inclusione?

Come per il reddito di cittadinanza, l’importo che si riceve varia in base ad una serie di fattori, tra cui la composizione del nucleo familiare.

L’indennità non può avere un importo inferiore a 480 euro all’anno. Le famiglie riceveranno fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

A tale somma si aggiunge anche il contributo per l’affitto, massimo 3.360 euro annui, 280 euro mensili.

Il limite aumenta a 7.560 euro annui e 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

Assegno di inclusione: la scala di equivalenza e il calcolo dell’importo

Come detto, l’importo dell’assegno di inclusione spettante è calcolato sulla base della scala di equivalenza, individuata all’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 48/2023.

Questa è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • 0,50 per ogni altro componente, anche minore, con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ogni altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura (articolo 6, comma 5, lettera d), del DL n. 48/2023);
  • 0,30 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
  • 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:

  • i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
  • i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia (sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute).

Il parametro della scala di equivalenza previsto per i carichi di cura è riconosciuto a un solo componente del nucleo familiare.

L’INPS, nella circolare n. 105/2023, ha fornito alcuni esempi relativi all’applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio.

La formula del calcolo dell’importo è la seguente:

“[(valore soglia del reddito familiare (6.000*la scala di equivalenza dell’ADI) - reddito familiare) + canone di locazione (ove presente)]:12”

Per degli esempi di calcolo si rimanda al testo integrale della circolare INPS.

Le famiglie riceveranno il sussidio ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. La prestazione può essere rinnovata per un ulteriore anno previa sospensione di un mese. L’importo sarà erogato sull’apposita “Carta di inclusione”, da ritirare presso gli uffici postali.

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