Assegno di inclusione 2024: fino a febbraio per le domande senza ISEE si considera il valore del 2023

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Quasi tutto pronto per la partenza dell’assegno di inclusione, una delle nuove misure in sostituzione del reddito di cittadinanza. I due decreti attuativi del Ministero del Lavoro sono stati approvati ieri in Conferenza Unificata. Lo strumento sarà attivo dal 1° gennaio in favore delle famiglie con minori, disabili, over 60 o persone in condizioni di svantaggio

Assegno di inclusione 2024: fino a febbraio per le domande senza ISEE si considera il valore del 2023

Si avvicina il momento in cui le famiglie potranno fare domanda per ricevere il nuovo assegno di inclusione.

Spetta ai nuclei familiari con al loro interno almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni o in condizioni svantaggiate. Uno dei decreti attuativi della misura, approvati il 6 dicembre in Conferenza Unificata, definisce proprio quest’ultima categoria.

Per il primi due mesi del 2024, per le domande presentate senza ISEE in corso di validità, sarà utilizzato il valore in vigore nel 2023. Per i mesi successivi poi si dovrà inviare l’indicatore aggiornato.

Dopo la presentazione della domanda all’INPS i membri della famiglia dovranno sottoscrivere il patto di attivazione digitale e partecipare a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Assegno di inclusione 2024: per le domande senza ISEE fino a febbraio si considera il valore del 2023

Arriva anche l’ultimo passaggio necessario per far partire la nuova macchina dell’assegno di inclusione, lo strumento che assieme al supporto per la formazione e il lavoro, già attivo da settembre, sostituisce il reddito di cittadinanza.

La Conferenza Unificata, nella riunione del 6 dicembre 2023, ha approvato due decreti del Ministero del Lavoro di attuazione delle disposizioni previste dal decreto lavoro. Ora i testi passano alla Corte dei Conti per la registrazione prima di essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

L’assegno di inclusione (ADI) sarà attivo dal 1° gennaio per le famiglie con almeno una persona:

  • minorenne;
  • con disabilità;
  • con più di 60 anni;
  • in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Per poterne beneficiare gli interessati devono, poi, essere in possesso degli specifici requisiti indicati all’articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023.

Uno dei requisiti fondamentali per accedere alla prestazione è quello del valore ISEE, che non deve essere superiore a 9.360 euro.

Come riportato dal IlSole24ore, uno dei decreti attuativi prevede un dettaglio importante in questo senso, e cioè che per le domande presentate fino a febbraio 2024 senza un ISEE in corso di validità, l’INPS, ai fini della verifica e dell’erogazione della misura per i primi due mesi dell’anno, prenderà in considerazione l’indicatore ISEE in vigore al 31 dicembre 2023.

Per l’erogazione prevista per i mesi successivi, poi, il mantenimento dei requisiti necessari sarà verificato sulla base del valore ISEE in corso di validità che nel frattempo sarà stato presentato.

L’assegno sarà erogato ai singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare per la quota pro capite. L’eventuale contributo per l’affitto, invece, sarà attribuito al beneficiario intestatario del contratto di locazione indicato nella domanda.

Le famiglie riceveranno fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Questa è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come indicato nell’immagine.

Assegno di inclusione 2024: definiti i beneficiari in condizioni di svantaggio

Uno dei requisiti per l’accesso al sostegno economico previsto dall’assegno di inclusione, come detto, è la presenza all’interno del nucleo familiare di una persona in condizioni di svantaggio.

Il secondo decreto attuativo, come riportato dal Messaggero, definisce proprio le persone che possono rientrare nella definizione di “condizione di svantaggio”. Si tratta nello specifico di:

  • persone con disturbi mentali;
  • persone con una disabilità fisica e psichica di almeno il 46 per cento;
  • persone che hanno dipendenze da alcol o da gioco;
  • vittime di genere e di tratta;
  • senzatetto;
  • ex detenuti nel primo anno successivo alla fine della pena;
  • neo maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per decisione dell’Autorità giudiziaria.

La domanda per l’assegno di inclusione andrà presentata all’INPS, direttamente online oppure tramite CAF o Patronati. Per le istruzioni operative si attendono le indicazioni di dettaglio da parte dell’Istituto.

La fruizione del sussidio è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL, la stessa del supporto per la formazione e il lavoro, tramite la quale si dovrà sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD).

I beneficiari infatti, sono tenuti a partecipare a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il sussidio viene erogato ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. La prestazione può essere rinnovata per un ulteriore anno previa sospensione di un mese. Come per il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione viene erogato su una carta ricaricabile, chiamata “Carta di inclusione”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network