Gestione Separata INPS autonomi e compensazione crediti

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Compensazione crediti derivanti da eccesso di versamenti alla gestione separata INPS: ecco tutte le istruzioni previste dalla normativa di riferimento e dalla circolare Inps.

Gestione Separata INPS autonomi e compensazione crediti

La recente Circolare n. 97/2016 emanata dall’INPS introduce importanti limiti alla compensazione dei crediti contributivi dei professionisti senza cassa iscritti in gestione separata, utilizzabili nel modello F24 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 241/1997.

I crediti contributivi relativi a periodi antecedenti il precedente anno di imposta (2015) potevano essere compensati entro il 30 settembre scorso; eventuali crediti ancora da compensare possono essere oggetto di apposita istanza telematica di autoconguaglio, che prevede rispettivamente la richiesta di rimborso o la richiesta di compensazione con soli debiti INPS.

Vediamo quindi quali sono gli accorgimenti che devono essere adottati dai contribuenti al fine di non incorrere in errori che comporterebbero una compensazione in eccedenza di somme non compensabili, con il rischio di dovere inoltre chiedere il rimborso delle stesse ed attendere anni prima della loro restituzione.

INPS gestione separata: i soggetti interessati

Soggetti interessati da tali particolari limiti di compensazione dei crediti contributivi i professionisti senza apposita cassa di previdenza iscritti alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95.

Ricordiamo che per i professionisti senza cassa iscritti in gestione separata, la base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall’esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l’anno 2015 e/o il reddito prodotto nell’ambito del “regime dell’imprenditoria giovanile” o dei cd “minimi previsti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190” qualora il professionista abbia adottato tali regimi.

Su tale base imponibile vengono applicate quindi le seguenti aliquote contributive:

  • 23,5% per i professionisti già coperti per l’anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta;
  • 27,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

I limiti alla compensazione dei crediti contributivi INPS per professionisti senza cassa iscritti in gestione separata

La circolare inps 97/2016 prevede che i crediti contributivi relativi a periodi antecedenti i precedente anno di imposta (2015) potevano essere compensati entro il 30 settembre scorso; per chi ancora non ha compensato i crediti eventualmente esistenti possono essere oggetto di apposita istanza telematica di autoconguaglio, che prevede rispettivamente la richiesta di rimborso o la richiesta di compensazione con soli debiti INPS.

Ecco nel dettaglio i testo della circolare:

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015, indicando il 2014 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi.
Le somme a credito riferite all’anno 2014 utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8 colonna 4.

L’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante modello F24 indicando esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento.

Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso. Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione Separata: domanda di rimborso. Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2014 devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio”.

Quindi le situazioni pratiche che possono scaturire da tale indicazione sono le seguenti:

  • Il contribuente avente di un credito contributivo dell’anno 2014 o antecedente, riesce a compensare interamente tale credito, anche con differenti imposte, nell’anno 2015 o nell’anno 2016 purchè entro il 30 settembre 2016, in questo caso basterà rendere noto negli appositi righi del quadro RR del modello unico 2016 che il credito degli anni precedenti è stato interamente compensato tramite modello F24;
  •  
  • Il contribuente avente di un credito contributivo dell’anno 2014 o antecedente, non riesce a compensare interamente tale credito, anche con differenti imposte, nell’anno 2015 o nell’anno 2016 entro il termine del 30 settembre 2016, in questo caso bisognerà rendere noto negli appositi righi del quadro RR del modello unico 2016 sia la parte di credito compensato tramite modello F24 nonché la rimanente parte di credito ancora a disposizione, questa a sua volta per poter essere utilizzata, dovrà essere oggetto di apposita istanza telematica di autoconguaglio, che prevede rispettivamente la richiesta di rimborso o la richiesta di compensazione con soli debiti INPS.

La richiesta telematica di autoconguaglio INPS gestione separata

Per poter utilizzare il credito contributivo degli anni precedenti a quello dell’ultimo anno di imposta oggetto di dichiarazione dei redditi, bisogna inoltrare apposita istanza telematica di autoconguaglio, dal cassetto previdenziale del sito dell’INPS.

È la stessa circolare Inps ad illustrare la procedura:

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione Separata: domanda di rimborso.
Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2014 devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio
”.

Quindi ricapitolando i passaggi da seguire sono:

Collegamento al sito dell’inps «www.inps.it» - selezionare l’opzione “elenco di tutti i servizi gestione separata” - selezionare “gestione separata: domanda di rimborso”.

A quel punto in fase di compilazione della domanda, il contribuente potrà decidere se:

  • chiedere a rimborso le somme non compensate;
  • chiedere di poter effettuare la compensazione interna (INPS da INPS).

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