Compilazione del modello Redditi da parte degli amministratori di condominio: i compensi riconosciuti ai forfettari vanno inseriti nel quadro AC, ecco le istruzioni e alcuni consigli pratici

Gli amministratori di condominio, in sede di compilazione del modello Redditi, devono compilare la Sezione III del Quadro AC, riguardante i dati relativi ai fornitori del condominio e l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare 2024.
Quest’anno, a seguito dell’abolizione di rilascio di certificazione unica, occorre includere anche le fatture afferenti ai compensi riconosciuti ai forfettari.
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Academy: 29,90 €Quadro AC Dichiarazione dei redditi: le regole generali e le esclusioni
L’obbligo di comunicazione riguarda gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione adottato dal condominio. Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione, mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, o all’atto dell’emissione della fattura da parte del fornitore se antecedente al pagamento.
Per quanto qui di interesse, l’attenzione deve essere posta ai dati che non devono essere inclusi nella comunicazione:
- le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli acquisti di beni e servizi il cui importo complessivo annuo, per singolo fornitore, risulti non superiore a 258,23 euro (compresa IVA);
- le forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette a ritenute alla fonte, che sono invece state oggetto di Certificazione Unica e i relativi versamenti indicati nel modello 770;
- le somme sulle quali è già stata operata una ritenuta alla fonte dagli istituti bancari all’atto del pagamento effettuato in forma tracciabile, afferente a spese rientranti nel perimetro dei bonus edilizi.
La novità nella dichiarazione dei redditi 2025
In sede di Modello Redditi 2025 occorre confrontarsi con una novità. In premessa occorre ricordare che, per prassi consolidata, nel quadro AC non dovevano essere indicati nemmeno i compensi riconosciuti a lavoratori autonomi in regime forfettario.
Quanto sopra poiché, seppure si tratti di somme non assoggettate a ritenuta in ragione del regime contabile adottato dai percipienti, e quindi di somme che non trovano riscontro nel modello 770, fino all’anno scorso si trattava comunque di somme erogate già note all’amministrazione finanziaria, poiché il condominio era tenuto a rilasciare Certificazione Unica.
In sintesi, lo scopo del quadro AC (previsto dall’art. 7, comma 8-bis, del DPR n. 605/1973) è quello di fornire all’anagrafe tributaria l’elenco dei fornitori del condominio, per permettere controlli incrociati e, fintanto che le CU dovevano essere rilasciate ai forfetari, le informazioni, come si è detto, erano già disponibili.
L’obbligo di emissione della CU per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario è stato tuttavia abolito dal “decreto semplificazioni adempimenti”, ovvero il decreto legislativo n. 1/2024.
La cancellazione dell’obbligo decorre dai compensi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2024.
Di conseguenza, la prima certificazione unica a non essere stata più rilasciata è quella relativa all’anno d’imposta 2024.
Per quanto sopra, tornando a quanto deve essere indicato nel quadro AC, la situazione si è ribaltata: venendo a mancare la CU, il quadro AC è diventato l’unico strumento per trasmettere all’anagrafe tributaria i dati afferenti ai compensi riconosciuti a contribuenti in regime forfettario da parte dei condomini.
Perché la fattura elettronica non basta?
Sotto questo profilo si ritiene che non sia possibile addurre quale motivazione di mancata indicazione nel quadro AC le motivazioni che, invece, sottostanno all’abolizione della CU, ovvero il fatto che sia stato esteso, a carico di tutti i contribuenti in regime forfettario, l’obbligo di fatturazione elettronica.
Se la fattura elettronica fosse considerata sufficiente sotto il profilo della comunicazione dovuta dagli amministratori, ovviamente non sussisterebbe nemmeno la necessità di tale comunicazione. Certamente, una riflessione sulla ridondanza di questo anacronistico adempimento sarebbe, a prescindere, più che opportuna.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Amministratori di condominio: nel quadro AC anche le fatture dei forfettari