Criptovalute e dichiarazione dei redditi: si devono indicare nel quadro RW

Tommaso Gavi - Dichiarazione dei redditi

Criptovalute e dichiarazione dei redditi, quando devono essere indicate? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 788 del 24 novembre 2021. In linea con le indicazioni già fornite in precedenza, deve essere compilato il quadro RW. Le plusvalenze derivanti dalle cessioni concorrono al reddito se la giacenza è superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Criptovalute e dichiarazione dei redditi: si devono indicare nel quadro RW

Criptovalute, quando e dove devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi?

A riprendere i chiarimenti precedenti è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 788 del 24 novembre 2021.

Devono essere indicate nel quadro RW anche se sono inserite in un wallet con chiave privata.

Il chiarimento si inserisce nel solco delle indicazioni fornite dai precedenti documenti di prassi e arriva a ridosso della scadenza del 30 novembre 2021, termine per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi.

Come di consueto, lo spunto nasce da un caso concreto e permette all’Agenzia delle Entrate di fornire indicazioni in un ambito ancora scarsamente regolamentato dalla normativa nazionale.

Criptovalute e dichiarazione dei redditi: quando sono tassabili?

Come devono essere inquadrate a livello fiscale le criptovalute e in quali casi devono essere inserite all’interno della dichiarazione dei redditi?

Agli interrogativi fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 788 del 24 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 788 del 24 novembre 2021
Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private- obblighi di monitoraggio.

Il caso concreto è quello presentato dall’istante, la quale detenzione valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private.

Nello specifico la stessa fa sapere che le criptovalute sono tenute per un lungo periodo di tempo, superiore a cinque anni, senza che siano cedute o convertite in euro.

L’istante chiede chiarimenti su alcuni aspetti relativi alla tassazione e all’eventuale inserimento delle valute virtuali all’interno della dichiarazione dei redditi 2021.

L’Agenzia delle Entrate si muove sulla stessa linea tracciata da precedenti documenti di prassi, in un ambito ancora scarsamente regolato.

In assenza di una specifica normativa applicabile, la risoluzione numero 72 del 2016 richiama la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Le operazioni che riguardano le criptovalute rientrano tra quelle “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

A livello di tassazione si applicano i principi generali relativi alle operazioni con valute tradizionali.

Secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria:

“le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo.”

Viene considerato cessione a titolo oneroso anche il prelievo di valute estere dal deposito o conto corrente.

A prevedere quanto tali cessioni concorrono alla formazione del reddito è il comma 1-ter) del medesimo articolo 67 che indica come limite la giacenza, calcolata secondo il cambio all’inizio del periodo di riferimento, di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

In sostanza, hanno rilevanza fiscale le cessioni a termine mentre non danno origine a redditi imponibili le cessioni a pronti (ovvero gli scambi di una valuta con un’altra differente).

Il valore in euro di riferimento è quello al 1° gennaio 2021, rilevato sul sito in cui il contribuente ha acquistato le criptovalute.

Nel calcolo della giacenza media si deve inoltre considerare l’insieme di tutti i wallet detenuti.

Criptovalute e dichiarazione dei redditi: come compilare il quadro RW

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate sottolinea che qual è la tassazione da applicare.

Nella risposta all’interpello si legge quanto segue:

“Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del1997, attualmente prevista nella misura del 26 per cento.”

Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale, si deve tenere conto di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge numero 167 del 1990 che prevede che gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria debbano essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.

Lo stesso obbligo è previsto anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti, secondo quanto chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, numero 38/E (paragrafo 1.3.1.).

In base a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021, deve essere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi 2021.

Nello specifico nella colonna 3 "codice individuazione bene" deve essere inserito il codice 14, altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali).

Non si deve compilare la colonna 4 "Codice Paese estero".

L’obbligo si applica a tutte le valute virtuali detenute, anche quelle detenute direttamente con chiave privata.

In linea con il documento di prassi si esprime anche la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, del TAR del Lazio.

Nella compilazione del quadro in questione, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la criptovaluta.

Tra i chiarimenti l’Agenzia delle Entrate sottolinea che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, IVAFE dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L’imposta si applica, infatti, esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura bancaria.

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