Verifica dei requisiti dei nuovi ETS: l’attuale situazione del RUNTS

Cristina Cherubini - Associazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, informazioni circa lo stato attuale del Registro Unico del Terzo settore, dando indicazioni più puntuali agli enti no profit in attesa di conoscere l'esito della loro iscrizione.

Verifica dei requisiti dei nuovi ETS: l'attuale situazione del RUNTS

Il 23 novembre scorso abbiamo assistito al lancio del nuovo Registro Unico del Terzo Settore, reso operativo a seguito dell’adozione del D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 30 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

A seguito di tale data è stato avviato un lungo procedimento relativo alla trasmigrazione di alcune particolari categorie di enti già esistenti, mentre invece per le associazioni di nuova costituzione è stata preclusa la possibilità di iscriversi ai previgenti registri come prevedeva la prassi passata, a favore delle nuove modalità di iscrizioni da seguire per far parte del RUNTS.

Come abbiamo osservato in approfondimenti precedenti vi sono diverse modalità da dover implementare al fine di poter compiere l’iscrizione al RUNTS, differenziate in base al tipo di ente o alla sua esistenza ante o post rispetto alla costituzione del RUNTS.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha voluto, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, fornire alcuni chiarimenti circa i processi in atto e lo stato di avanzamento dei lavoro degli uffici interni al registro unico.

Verifica dei requisiti dei nuovi ETS: modalità di iscrizione degli enti e tempi di attesa per il RUNTS

Con questo ultimo documento pubblicato, vengono esplicitate e dettagliate le diverse modalità di iscrizione che gli enti devono implementare a seconda della compresenza di alcuni requisiti e caratteristiche proprie, e sono state indicate le tempistiche entro le quali gli uffici del RUNTS dovranno compiere i controlli dovuti e restituire quindi risposta alle associazioni.

Difatti dobbiamo distinguere gli enti in quattro macro aree:

  • APS o ODV iscritte alla data del 22 novembre 2021 ai registri previgenti di cui alla legge 383/2000 e 266/1991;
  • ONLUS iscritte alla data del 22 novembre 2021 all’Anagrafe delle ONLUS;
  • Enti facenti parte di articolazioni territoriali;
  • Enti di nuova costituzione o anche se già in essere non iscritte ai registri di cui alla legge 383/2000 e 266/1991.

A partire dal 23 novembre 2021 è iniziata la fase di trasmigrazione automatica, che consiste nel passaggio automatico attraverso la comunicazione tra registri, delle APS e ODV iscritte ai registri previgenti di cui alla legge 383/2000 e 266/1991, al RUNTS.

Gli uffici competenti del RUNTS stanno adesso quindi effettuando i controlli relativi alle pratiche di iscrizione delle APS e ODV trasmesse dai registri previgenti e dovranno poi richiedere ulteriore documentazione se incompleta o restituire risposta all’associazione interessata.

Oltre a tale procedura pressoché automatica, dal 23 novembre 2021 gli enti di nuova costituzione, o che comunque anche se già in essere non risultavano iscritti ai registri di cui alla legge 383/2000 e 266/1991, possono rivolgere la domanda di iscrizione direttamente al RUNTS accedendo all’apposito portale presente sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Così come specificato dal Ministero all’interno della circolare infatti “Gli uffici del RUNTS sono attualmente impegnati ad assicurare il popolamento iniziale del RUNTS sia attraverso la verifica dei requisiti per l‘iscrizione al RUNTS degli enti coinvolti nel processo di trasmigrazione, sia curando i procedimenti relativi agli enti di nuova iscrizione”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare numero 9 del 21 aprile 2022
Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.

Verifica dei requisiti dei nuovi ETS: istruzioni e casi particolari

La circolare n. 9 del 21 aprile 2022, con informazioni pratiche e di vasto interesse, costituisce una guida uniforme ed utile al fine di poter gestire il periodo di transizione che gli enti stanno vivendo.

Grazie agli approfondimenti in essa contenuti è difatti possibile comprendere alcune tematiche molto importanti, quali ad esempio:

  • la natura e le caratteristiche dell’attività istruttoria nel procedimento di iscrizione, nella veste di istanza di parte che prende avvio dalla presentazione della domanda effettuata rispettivamente ai sensi dell’articolo 47 o dell’articolo 22 del CTS;
  • la procedura da implementare per l’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti, con particolare attenzione anche per il procedimento di iscrizione al RUNTS su domanda del notaio il quale riguarda, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 22 del Codice, anche enti già dotati di personalità giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS;
  • l’accesso al RUNTS con riguardo all’istituto del trust, analisi del caso particolare;
  • la competenza degli uffici regionali del RUNTS e l’operatività territoriale degli ETS;
  • il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti;
  • la presenza nei registri ODV ed APS di posizioni relative ad articolazioni territoriali o sedi secondarie prive di autonomo codice fiscale;
  • la casistica per cui gli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22 novembre 2021 si siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi;
  • la casistica per cui gli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22 novembre 2021 che senza attendere il perfezionamento post trasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS;
  • la casistica per cui gli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22 novembre 2021, in possesso della personalità giuridica, abbiano effettuato modifiche statutarie;
  • la casistica per cui gli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22 novembre 2021 intendano acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel RUNTS;
  • la procedura di completamento delle informazioni presenti sul RUNTS con riferimento agli enti coinvolti nel procedimento di trasmigrazione.

Queste sono alcune delle tematiche più calde per gli operatori del terzo settore, ma che grazie alla circolare pubblicata dal Ministero saranno sicuramente più chiare.

Il documento, quindi, risulta fondamentale mettere in luce alcune delle pratiche che ad oggi si ritengono essenziali per la corretta evoluzione del panorama del Terzo Settore.

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