Vecchio accertamento sintetico: la disponibilità del bene è indice di capacità contributiva

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Vecchio accertamento sintetico: la disponibilità di beni e servizi era considerata indicativa di capacità contributiva, successivamente la sua valutazione è stata legata alla spesa sostenuta dal contribuente

Vecchio accertamento sintetico: la disponibilità del bene è indice di capacità contributiva

Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, nel periodo di vigenza del d.m. 10 settembre 1992, la disponibilità di beni e servizi era considerata indicativa di capacità contributiva la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente stabiliti per legge.

Successivamente, con l’introduzione dei d.m. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, il meccanismo è stato modificato nel senso di legare la valutazione della capacità contributiva alla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento.

Questo il contenuto della datata ma sempre attuale ordinanza della Corte di Cassazione n. 28040/2022 che oggi cogliamo l’occasione di richiamare per l’analisi di un caso pratico in materia.

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Capacità contributiva, accertamento sintetico e disponibilità del bene

La controversia attiene al ricorso avverso un avviso di accertamento relativo agli anni 2007 e 2008, con cui l’Agenzia delle entrate ha rideterminato in via sintetica il reddito imponibile relativo al 2007 e al 2008 di un contribuente, la cui capacità reddituale era risultata incoerente rispetto all’ammontare delle spese sostenute e alle rilevazioni del redditometro.

Il ricorso è stato parzialmente accolto dalla CTP e la CTR ha accolto il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate. I giudici d’appello, nell’accogliere i motivi della parte pubblica, hanno confermato in toto l’accertamento, fondato sull’art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo l’incongruenza dei redditi dichiarati alla luce dei concreti elementi di fatto indicati dall’Ufficio (possesso di due autovetture, polizza assicurativa, proprietà di abitazione con pagamento di rate di mutuo per euro 15.665,00 all’anno) e la congruenza del reddito sinteticamente accertato.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha denunciato violazione dell’art. 38 commi 4 e 6 d.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 10.09.1992, lamentando che la CTR, di contrario avviso rispetto alla CTP, aveva confermato i calcoli erronei dell’Agenzia, che a sua volta aveva sommato l’importo delle rate di mutuo pagate per il 2008 al valore tabellare a metro quadro dell’immobile, calcolato secondo le indicazioni dei decreti ministeriali in materia.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze dell’Ufficio e ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente.

Ai fini della determinazione del reddito sinteticamente determinato, la Corte di Cassazione ha qui sancito la legittimità del d.m. 10 settembre 1992, ove sia applicabile ratione temporis (come nel caso di specie), secondo cui le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, devono essere prima addizionate all’importo indicato nella allegata tabella e relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità.

La differenza con il redditometro

Ciò in quanto, tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai d.m. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente.

Dal lato probatorio la Corte ha ritenuto corretto l’operato della CTR che, nella parte narrativa della sentenza impugnata, ha ricordato che

“la ricchezza presunta era riconducibile al possesso di due autovetture, una polizza assicurativa, l’abitazione famigliare per la quale il contribuente pagava il mutuo”

Le prove per la determinazione del reddito e delle imposte

In tal modo sono state adeguatamente indicate le prove, cioè gli elementi utilizzati per la determinazione delle imposte sulla base delle presunzioni reddituali ex art. 38 d.p.r. 600/73, derivate dall’accertamento sintetico e dal decreto ministeriale, ed ha giudicato (in fatto) che questi elementi erano “concreti”, cioè reali, e idonei a dimostrare la “congruenza” dei redditi indicati dall’Ufficio.

Sarebbe stato onere del contribuente dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato derivasse, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, a condizione che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso risultassero da idonea documentazione.

Infatti, nella versione vigente fino al periodo d’imposta 2008, l’art. 38 del D.P.R. 600 del 1973 prevedeva l’onere per il contribuente di dimostrare e documentare, in termini di entità e durata, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

In particolare il comma 6, nella versione applicabile ratione temporis, così prevedeva

“Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”

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