L’ulteriore conciliazione giudiziale per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023

Gianfranco Antico - Dichiarazioni e adempimenti

Per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 il DL n. 34/2023 prevede una corsia ad hoc per consentire la definizione con una conciliazione temporanea. Queste devono avere ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e possono essere definite entro il 30 settembre 2023

L'ulteriore conciliazione giudiziale per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023

L’articolo 17, del DL n. 34 del 30 marzo 2023, consente la definizione in conciliazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 206 a 211, della Legge 197/2022, delle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’agenzia delle Entrate.

In pratica, il legislatore, per venire incontro a quei contribuenti che, in attesa di istruzioni e provvedimenti attuativi, nel dubbio, hanno impugnato gli atti (e quindi fuori dalla acquiescenza e dalla definizione liti), ha predisposto una corsia ad hoc.

L’ulteriore conciliazione giudiziale per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023: la corsia ad hoc

In forza di quanto disposto dal comma 2, dell’art. 17, del DL n. 34/2023, in vigore dal 31 marzo 2023:

“sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate.”

La conciliazione temporanea

Il richiamo operato dall’art. 17, comma 2, del DL n. 34/2023, ci impone di richiamare le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 – commi da 206 a 212, dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 – che al fine di potenziare gli strumenti deflativi a disposizione, riducendo il carico sanzionatorio, ha previsto, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, una conciliazione temporanea.

Infatti, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del DLgs n. 546/1992. Termine oggi spostato dal DL n. 34/2023 al 30 settembre 2023 (art. 20, comma 1, lett. f).

Conciliazione temporanea:

Controversie relativi ad atti impositivi Pendenti al 1° gennaio 2023 e oggi pendenti al 15 febbraio 2023
Applicazione articolo 48, del DLgs n. 546/1992 Cd. conciliazione fuori udienza

In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, del DLgs n. 546/1992, all’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori, senza distinzione circa il momento del perfezionamento in primo o secondo grado, come di regola (infatti, ordinariamente, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio).

Come previsto dall’articolo 48-ter, commi 2 e 4, del DLgs n. 546/1992, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del DLgs n. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È tuttavia esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del DLgs n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui sopra e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del DLgs n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Le indicazioni della circolare n. 2/E/2023

Sono sostanzialmente due i chiarimenti offerti dalla circolare n. 2/E/2023:

  • è possibile definire la lite, sottoscrivendo un accordo conciliativo, ai sensi dell’art.48 del DLgs n. 546/1992, in base al quale le parti depositano in giudizio – di primo o di secondo grado – una “istanza congiunta”, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia;
  • elementi dell’istanza, così come analiticamente declinati nel corpo della circolare n. 38/E/2015, sono:
    • indicazione della commissione tributaria adita, oggi Corte di Giustizia Tributaria;
    • dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al contribuente parti in giudizio;
    • manifestazione della volontà di conciliare, con indicazione degli elementi oggetto della proposta conciliativa ed i relativi termini economici;
    • liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione; motivazione delle ragioni per conciliare;
    • accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle somme liquidate;
    • data, sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e del contribuente o, nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore (il potere di conciliare la controversia deve essere espressamente conferito nella procura al difensore).

La conciliazione transattiva

Per completezza d’analisi ricordiamo che il comma 213, dell’art. 1, della Legge n. 197/2022, in alternativa alla definizione delle liti pendenti, prevede che nelle controversie tributarie pendenti sempre al 1° gennaio 2023, innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 62 del DLgs n. 546/1992, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023 (oggi spostato al 30 settembre dal DL n. 34/2023, art. 20, comma 1, lett. g), può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del successivo comma 215, dello stesso art. 1, della Legge n. 197/2022, di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Anche in questo caso è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs n. 241/1997. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 390 del codice di procedura civile.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

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