Tobin Tax, non si applica in caso di riorganizzazione aziendale

Rosy D’Elia - Imposte

Tobin Tax, non si applica per la riorganizzazione aziendale. L'Agenzia delle Entrate chiarisce i casi di esclusione e la ratio su cui si basano nella risoluzione numero 38 del 2019.

Tobin Tax, non si applica in caso di riorganizzazione aziendale

Tobin Tax, non si applica per la riorganizzazione aziendale. Nella risoluzione numero 38 del 29 marzo 2019 si chiariscono alcuni casi di esclusione in linea con l’idea che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie non debba ostacolare le cessioni che hanno valenza riorganizzativa.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico, prospettato da un Notaio, che riguarda un’operazione di cessione inserita nell’ambito di un progetto di riorganizzazione aziendale.

La Legge di stabilità 2013, all’articolo 1 e nei commi da 491 a 500, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT), che si applica, con l’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

L’aliquota si riduce fino allo 0,1 per cento per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 38/E del 29 marzo 2019
Cause di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie- Articolo 1, comma 494, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tobin Tax, non si applica in caso di riorganizzazione aziendale

Nella risoluzione numero 38 del 29 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso prospettato e conferma che la Tobin Tax non è dovuta per le cessioni che hanno come scopo la riorganizzazione aziendale.

La risposta trova la sua origine nel comma 494 del primo articolo della Legge di stabilità 2013, in cui si specifica che l’imposta non si applica:

“alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.

Si tratta di un caso di esclusione confermato, poi, anche nel decreto del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 50 del 28 febbraio 2013. con cui il Ministero dell’Economie e delle Finanze ha indicato le modalità di attuazione.

Come si legge nella risoluzione, lo stesso decreto individua altri casi di esclusione:

Inoltre, la successiva lettera h) del medesimo articolo 15 prevede – quale ulteriore causa di esclusione – che l’imposta de qua non si applichi, tra l’altro, al “(…)trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (…) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”.

In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall’articolo 4 della richiamata direttiva riguardano:
a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;
b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società (…).

Tobin tax e i casi di esclusione: la ratio alla base della normativa

L’esclusione dal campo di applicazione della Tobin Tax nei casi prospettati affonda le radici in una specifica ratio: evitare che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale, non soltanto le operazioni di fusione, scissione e conferimento ma anche più in generale quelle operazioni che, anche se determinano il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l’appartenenza economica della partecipazione al medesimo gruppo societario.

In quest’ottica, poi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti determinanti collegati al concetto di controllo:

“è necessario che, anche in conseguenza del trasferimento della partecipazione, la società ceduta continui ad essere controllata, anche indirettamente, a norma dell’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del Codice Civile, dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate – sempre a norma del medesimo articolo 2359 del Codice Civile – dalla stessa società controllante”.

Il Decreto MEF richiama il concetto di controllo “comune”, e l’Agenzia delle Entrate specifica che anche quest’ultimo deve integrare i caratteri della nozione di controllo prevista dall’articolo 2359 del codice civile, di modo che lo stesso presuppone, in ogni caso, che l’influenza dominante sulle società sorelle sia esercitata da un’unica società controllante.

Lo stesso Ministero, infatti, nelle risposte alle domande frequenti in materia ha chiarito:

In assenza di una previsione specifica che stabilisca espressamente che il controllo delle due o più società tra le quali avviene il trasferimento debba essere diretto o indiretto da parte dell’unica società controllante, si ritiene che il controllo sulle società sorelle da parte della società controllante possa essere sia diretto che indiretto”.

Dunque, per escludere la natura riorganizzativa di un’operazione di cessione di partecipazione non basta che si verifichi il mutamento della titolarità giuridica della stessa, ma è necessario che l’acquirente non sia controllato, direttamente e/o indirettamente, ex articolo 2359 del codice civile dalla società venditrice o che, comunque, società venditrice e società acquirente non siano sotto un controllo “comune” da parte di un’unica società controllante.

Ne consegue che per le operazioni di riorganizzazione, mentre si tollera un mutamento della titolarità giuridica della partecipazione, non si ammette che la partecipazione ceduta “fuoriesca” dal perimetro del gruppo societario.

Si riconosce la valenza riorganizzativa anche alla cessione di partecipazione con la quale la partecipazione viene trasferita ad una società di nuova costituzione, non solo partecipata dagli stessi soci e nelle stesse proporzioni, della società Cedente ma nella quale sono riprodotte le stesse regole di governance della società venditrice, in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali.

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