Decreto Sostegni Bis: nuove agevolazioni fiscali per Start Up e PMI innovative

Agevolazioni fiscali importanti per chi investe in start up e PMI innovative nella bozza del Decreto Sostegni Bis. Analizziamo quindi questa novità e forniamo una panoramica completa dell'attuale normativa fiscale e societaria in vigore in materia.

Decreto Sostegni Bis: nuove agevolazioni fiscali per Start Up e PMI innovative

Tra le varie misure che dovrebbero rientrare nel Decreto sostegni bis vi è anche un incentivo per le persone fisiche che investono in PMI e Startup innovative, prevedendosi che non siano soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni).

La tassazione agevolata del capital gain si applica anche agli analoghi investimenti in PMI innovative.

Non dovrebbero essere, inoltre, soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative, o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 2025.

L’efficacia di tali disposizioni sarà comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

I commi 1 e 2 della norma emananda, introducono quindi nell’ordinamento un’agevolazione temporanea.

In sostanza, nel caso in cui la partecipazione venga ceduta, la plusvalenza derivante viene esentata dall’imposta di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia se relative a partecipazioni non qualificate.

Ciò vale a dire che danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

È considerata, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del Dl. n. 179 del 2012.

L’articolo, inoltre, al comma 3, come detto, introduce nell’ordinamento un’agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
b) le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
c) il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze “realizzate”; pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

Nel caso di reinvestimento quindi, la plusvalenza viene esentata dall’imposta di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Rientrano, anche in questo caso, nell’ambito oggettivo dell’agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.

Si evidenzia, ancora, che ulteriori effetti agevolativi si realizzano nel caso in cui il maggiore investimento sia detenuto per almeno 3 anni.

In tal caso, i nuovi investimenti rientrerebbero, infatti, anche nella misura agevolativa introdotta dai primi due commi.

Si evidenzia inoltre che su tali investimenti si dovrebbe applicare anche la già citata detrazione a fini IRPEF, secondo quanto disposto dall’articolo 38 del decreto legge n. 34 del 2020.

Start up e PMI innovative: normativa di riferimento ed agevolazioni fiscali

Appare opportuno a questo punto fare una panoramica completa della normativa di riferimento, sia societaria che fiscale, relativa alle start up ed alle PMI innovative.

Le start up e le PMI innovative sono imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25 del DL del 18/10/2012 n. 179).

A questa tipologia d’impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono oggi riconosciute diverse misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo.

Come previsto dall’articolo 29 del DL 179/2012 i soggetti IRPEF ed IRES che investono in startup innovative (già costituite) possono infatti beneficiare, rispettivamente:

  • di una detrazione d’imposta pari al 30% della somma investita (soggetti IRPEF);
  • di una deduzione del 30% dalla base imponibile (soggetti IRES).

a. La detrazione per i soggetti IRPEF

I soggetti IRPEF detraggono dall’imposta lorda un importo pari al 30 per cento della somma da loro investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.000.000,00 euro e comporta, quindi, un risparmio IRPEF massimo all’anno di 300.000 euro (=30% x 1.000.000).

La detrazione, che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’IRPEF, può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini IRAP.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la start-up innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (art. 4 del Decreto Interministeriale del 25/02/2016 - Min. Economia e Finanze).

Decreto Interministeriale del 25/02/2016 - Ministero dell’Economia e delle Finanze
Modalità di attuazione dell’articolo 29 del DL 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012, recante incentivi fiscali all’investimento in start up innovative

b. La deduzione per i soggetti IRES
I soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è in tal caso di 1.800.000 euro, con una deduzione massima di € 540.000 che comporta un risparmio IRES massimo all’anno di 129.600 euro (= 540.000 x 24%).

Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Per le società che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini IRAP.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con il recupero a tassazione quanto dedotto maggiorato degli interessi in misura legale.

Anche in questo caso per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la start-up innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.

c. I soggetti destinatari dell’investimento
I soggetti destinatari dell’agevolazione sono le start-up innovative, cioè le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Destinatari dell’agevolazione sono, inoltre, le società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.

Tali soggetti devono, inoltre, rispettare le seguenti caratteristiche:

a) essere costituite da non più di sessanta mesi;
b) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
c) non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
d) hanno, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
e) non sono state costituite da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, devono possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
2) impiegano come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o con esperienza triennale di ricerca;
3) sono titolari o depositari o licenziatari di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Decreto Rilancio. La nuova agevolazione per le persone fisiche

In un tale contesto, l’articolo 38 del DL 34 del 19/5/2020 (Decreto Rilancio) ha inserito, all’interno del Dl. 179/2012, l’art. 29 bis (startup innovative) e il comma 9-ter nell’art. 4 del Dl. 3/2015 (PMI).

È bene precisare che tali nuove misure decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione “in alternativa” a quanto previsto dall’articolo 29 e danno diritto, per i soggetti IIRPEF che investono in start-up o in PMI innovative, alla detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

Va precisato, inoltre, che l’articolo 38 non ha abrogato le precedenti disposizioni di favore (art. 29 D.L. 179/2012 e art. 4 comma 9 DL 3/2015), ma semplicemente introdotto due nuove norme agevolative dirette ad incentivare gli investimenti di piccolo importo.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, infatti, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000 (modificato dalla legge n. 77/2020 – il testo originario del decreto prevedeva 100.000 €) per le PMI e di euro 100.000 per le Start-up e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Pertanto, se, da un lato, le due nuove disposizioni elevano la percentuale di investimento detraibile (50%), dall’altro lato, l’importo massimo della detrazione (300.000) risulta essere sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 29 Dl. 179/2012 (1 Milione).

La relazione illustrativa al Decreto Rilancio, chiarisce sul punto che l’art. 38 Dl. 34/2020 mira a “stimolare gli investimenti di importo limitato” e a “incentivare la raccolta di capitale per quelle start up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori di produzione ridotti” al fine di “colmare il divario esistente tra l’Italia e altri paesi UE nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese”.

Il concetto di alternatività o priorità esclude la sovrapposizione fra le due agevolazioni, ma consente una loro operatività “consequenziale”: cioè al superamento della soglia prevista dalla misura ex art. 29 bis (300.000 €) si può optare per investire nell’altra misura ex art. 29 (fino a un Milione di euro).

A tal proposito si evidenzia che in tema di PMI Innovative il nuovo co. 9-ter l’art. 4 DL 3/2015, non replica invece lo stesso principio di alternatività previsto per le Start up innovative.

Conclusioni e prospettive alla luce della bozza del Decreto Sostegni Bis in fase di discussione

Gli investimenti effettuati in favore di PMI e start-up innovative convogliano risorse finanziare che possono derivare sia da soggetti quali persone fisiche sia investitori istituzionali che apportano capitale di rischio (Venture Capitals).

Il ritorno che ricerca questa particolare categoria di investitori non è tanto in termini di utili o dividendi che derivano dalle partecipazioni che essi detengono nelle start-up che hanno in portafoglio, quanto riferito al guadagno in conto capitale che deriva dalla cessione delle loro partecipazioni al termine del periodo d’investimento (normalmente di medio-termine).

Non essendoci profitti (o quasi) nelle fasi in cui essi investono, ha poco senso garantire loro vantaggi fiscali sulla componente reddituale, mentre è fondamentale garantirli sulla componente patrimoniale.

L’imposizione dei capital gains genera dunque un forte disincentivo ad investire, e produce effetti distorsivi di lock-in, per via del prolungamento dell’investimento al fine di evitare il pagamento dell’imposta.

Interventi come quello alla norma contenuta nella bozza del Decreto Sostegni Bis sono quindi senz’altro benefici per l’economia reale.

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