Che cos'è e come funziona il ticket licenziamento? Deve pagarlo il datore di lavoro che interrompe un rapporto a tempo indeterminato che dà diritto alla NASPI
Quanto costa al datore di lavoro interrompere un rapporto a tempo indeterminato?
In linea generale, chi licenzia un dipendente in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione deve versare un contributo all’INPS detto appunto ticket di licenziamento o contributo NASpI.
Questo importo è rivalutato di anno in anno in base all’inflazione e corrisponde al 41 per cento del massimale mensile NASpI, moltiplicato per gli anni di anzianità del dipendente licenziato presso l’azienda (massimo 3).
A quanto ammonta il ticket NASpI nel 2026?
Ticket di licenziamento: cos’è e quanto costa il contributo NASPI?
A chi spetta il contributo NASpI
Il datore di lavoro deve corrispondere il ticket di licenziamento tutte le volte che viene interrotto unilateralmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, questo contributo è dovuto in caso di recesso da un rapporto che determina il diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI). Si tratta, quindi, dei casi di:
- dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge n. 604/1996 come sostituito dall’articolo 1, comma 40 della legge 92/2012);
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
- licenziamento disciplinare.
A queste ipotesi, si aggiunge anche il caso della risoluzione del rapporto di lavoro in base ai tagli legati alla stipula dei contratti di espansione.
A quanto ammonta il ticket NASpI e come si calcola l’anzianità lavorativa
I criteri di calcolo del contributo sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012. La norma stabilisce che il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. In pratica si deve moltiplicare il 41 per cento del massimale dell’assegno di disoccupazione per il numero di anni di durata del rapporto di lavoro interrotto (se ne considerano massimo 3).
Per il 2026, come indicato dall’INPS nella circolare n. 4/2026, l’importo massimo dell’assegno mensile di NASpI è pari a 1.584,70 euro. Il valore di riferimento per il calcolo del ticket di licenziamento 2026, pertanto, è pari a 649,72 euro. Tale cifra, come detto, va moltiplicata per il numero degli anni del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 3 annualità. L’importo massimo del contributo, quindi, è pari a 1.949,16 euro.
Per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Ad esempio per un periodo di 6 mesi il contributo dovuto è pari a 6/12 del 41 per cento del massimale. Un periodo di 28 mesi a 2 + 4/12 del 41 per cento del massimale.
Si considera come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa è durata almeno 15 giorni. I mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate.
Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
Il ticket di licenziamento determinato in questo modo è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato, in un’unica soluzione tramite modello F24, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (il giorno 16 di ciascun mese).
Quando è dovuto anche senza diritto alla NASPI
Come precisato dall’INPS nella circolare n. 40/2020 ci sono dei casi in cui, anche senza che vi siano le condizioni per accedere alla NASpI, il datore di lavoro deve comunque provvedere a versare il ticket di licenziamento.
In generale il lavoratore che interrompe il rapporto di lavoro e matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI. Pertanto, se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di pagamento del ticket non può scattare. Al contrario, nel caso in cui il lavoratore abbia effettivamente diritto alla NASpI fino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.
L’obbligo del ticket di licenziamento, poi, sussiste anche per i titolari dell’assegno ordinario di invalidità, così come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011. La Consulta, infatti, ha riconosciuto il diritto di opzione tra il mantenimento dell’assegno ordinario di invalidità e l’erogazione dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui gli interessati si trovino nelle condizioni di poterli ottenere.
Pertanto, in questi casi, sorge il teorico diritto alla prestazione di disoccupazione (a prescindere dall’effettiva percezione della stessa) e, di conseguenza, l’interruzione del rapporto di lavoro comporta l’obbligo contributivo del ticket di licenziamento.
Come cambia il ticket in caso di licenziamento collettivo
In caso di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale, ossia la decisione di licenziare il personale in esubero, non sia stata oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per 3 (articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012).
Nel caso di licenziamento collettivo effettuato da aziende rientranti in area CIGS, invece, la misura del ticket licenziamento è maggiorata ed è pari all’82 per cento (non più 41 per cento) del trattamento massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale entro un limite massimo di 3 anni.
Anche in questo caso, se la dichiarazione di eccedenza di personale non è oggetto di accordo sindacale, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ticket di licenziamento: cos’è e quanto costa il contributo NASpI?