NASPI anche con dimissioni volontarie dopo il congedo di paternità obbligatorio

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Hanno diritto alla NASPI, l'indennità di disoccupazione, anche i padri che presentano le dimissioni dopo il congedo di paternità obbligatorio, entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia: riesame per le domande respinte. I dettagli nella circolare INPS numero 32 del 20 marzo 2023

NASPI anche con dimissioni volontarie dopo il congedo di paternità obbligatorio

Accesso libero alla NASPI, l’indennità di disoccupazione, anche per i padri che presentano le dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia.

I chiarimenti arrivano dall’INPS con la circolare numero 32 del 20 marzo 2023 e nascono dalle novità introdotte nel Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità in vigore dallo scorso agosto che hanno esteso il divieto di licenziamento anche al neo papà che beneficia dei 10 giorni di astensione dal lavoro.

Per le domande respinte, parte il riesame che dovrà tenere conto delle regole aggiornate.

NASPI e congedo di paternità: indennità di disoccupazione anche con dimissioni volontarie

L’accesso alla NASPI per i lavoratori dipendenti che presentano delle dimissioni volontarie dopo aver beneficiato del congedo di paternità obbligatorio trova origine nelle modifiche apportate al Testo Unico di riferimento dal decreto legislativo numero 105 del 2022.

Novità sono state previste anche per gli articoli 54 e 55 che regolano il divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

Alla luce degli interventi sulla normativa, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto a beneficiare della NASPI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino o della bambina.

Si tratta di un’eccezione a tutela di neo madri e neo padri, dal momento che in linea generale chi decide volontariamente di interrompere il rapporto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Precedentemente questo tipo di tutela era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma solo nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

NASPI anche in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità: al via il riesame delle domande

I neo papà, lavoratori dipendenti pubblici e privati, hanno diritto al congedo di paternità obbligatorio che consiste in un’astensione retribuita dal lavoro pari a 10 giorni, 20 giorni in caso di parto plurimo, fruibile nel periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita.

Le stesse tutele spettano in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo.

Come chiarisce l’INPS con la circolare numero 32 del 30 marzo 2023, aver beneficiato del congedo di paternità, obbligatorio o facoltativo, apre anche le porte alla NASPI in caso di dimissioni volontarie presentate entro un anno di età del figlio o della figlia.

Le indicazioni hanno anche un effetto retroattivo, vale a dire che l’INPS prevede anche la possibilità di fare marcia indietro in caso di domande di NASPI con esito negativo presentate dai neo papà.

Nel testo si legge:

“Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare”.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare INPS numero 32 del 20 marzo 2023.

INPS - Circolare numero 32 del 20 marzo 2023
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità

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