Dall’INPS arrivano i nuovi massimali di importo per le indennità di disoccupazione e per i trattamenti di cassa integrazione nel 2026. Dalla NASpI all’ISCRO, tutti i nuovi valori
Nella circolare n. 4 pubblicata il 28 gennaio l’INPS annuncia i nuovi valori massimi previsti nel 2026 per le diverse indennità di disoccupazione e per i trattamenti di cassa integrazione.
Nel documento di prassi l’Istituto illustra tutte le novità per ogni singola prestazione, dall’indennità di disoccupazione NASpI fino alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Nello specifico si tratta delle seguenti prestazioni:
- indennità di disoccupazione NASPI;
- indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS);
- indennità di disoccupazione agricola;
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
- trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS);
- trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);
- assegno di integrazione salariale del FIS;
- assegno di integrazione salariale e assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito;
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo.
Il documento definisce anche l’importo massimo che spetta a chi svolge attività socialmente utili, che dal 1° gennaio 2026 ammonta a 707,19 euro mensili.
Indennità di disoccupazione 2026: l’importo massimo per NASpI e DISCOLL
Tra le prestazioni in esame nella circolare c’è naturalmente la NASpI, l’indennità di disoccupazione per lavoratori e lavoratrici che hanno perso il lavoro. Nel documento l’INPS comunica i nuovi massimali di riferimento.
In primo luogo, l’istituto fornisce il valore aggiornato della retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dell’indennità nel 2026.
Per l’anno in corso tale valore è pari a 1.456,72 euro.
Ricordiamo che l’importo massimo mensile per l’indennità non può superare una soglia massima che, per il 2026, è fissata a 1.584,70 euro.
Gli stessi valori sono previsti anche per la DIS-COLL, cioè l’indennità di disoccupazione riservata a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca.
Indennità di disoccupazione 2026: l’importo massimo per IDIS e agricoltura
Per i lavoratori autonomi che operano nel settore dello spettacolo dal 2024 la nuova indennità di discontinuità IDIS ha preso il posto dell’ALAS.
L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS, che per il 2026 è pari a 57,32 euro.
Infine, per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione agricola ordinaria con requisiti normali, da liquidare nel 2026 in riferimento a periodi 2025, bisogna fare riferimento alle cifre dello scorso anno. Pertanto, l’importo di riferimento è quello indicato nella circolare n. 25/2025, vale a dire a 1.404,03 euro.
L’importo massimo previsto per l’ISCRO
Dal 2024 l’ISCRO, la cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori autonomi, è una misura strutturale.
Per determinare i valori di rifermento da applicare nel 2026 è necessario prendere come riferimento il reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda, pari a 12.749,18 euro.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 148), per via dell’adeguamento annuale, l’importo mensile dell’ISCRO per il 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e non può superare gli 817,69 euro.
L’importo massimo per CIGO, CIGS, CISOA e assegno del FIS
Nel documento di prassi, l’INPS specifica anche i nuovi massimali di riferimento per la cassa integrazione.
In particolare, viene indicato l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale per il 2026 in relazione a CIGO, CIGS, CISOA e assegno di integrazione salariale del FIS.
I valori per il 2026 sono quelli riportati nella tabella di seguito. Per chi opera nel settore edile e lapideo, nei casi di intemperie stagionali è previsto un incremento del 20 per cento.
| Trattamento | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|---|
| Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | 1.423,69 euro | 1.340,56 euro |
| Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | 1.708,44 euro | 1.608,66 euro |
La previsione dell’importo massimo delle prestazioni (articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015) non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo come previsto dall’articolo 18, comma 2, dello stesso decreto.
I massimali INPS 2026 per l’assegno di integrazione salariale ed emergenziale
Per quanto riguarda il Fondo Credito, nella circolare INPS sono indicati anche i massimali mensili aggiornati al 2026 previsti per l’assegno di integrazione salariale e le retribuzioni mensili di riferimento per applicarli.
| Massimali assegno di integrazione salariale 2026 |
|---|
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
|---|---|
| Inferiore a 2.592,03 | 1.407,77 |
| Compresa tra 2.592,03 e 4.097,35 | 1.622,62 |
| Superiore a 4.097,35 | 2.049,90 |
Per quanto riguarda l’assegno emergenziale, invece, i valori di riferimento sono quelli indicati nella tabella di seguito.
| Massimali assegno emergenziale 2026 |
|---|
| Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 per cento (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 per cento (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
|---|---|---|
| Inferiore a 49.638,65 | 2.899,50 | 2.730,17 |
| Compresa tra 49.638,65 e 65.313,03 | 3.266,27 | |
| Superiore a 65.313,03 | 4.571,55 |
Come sottolineato dall’INPS, l’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
Tale riduzione è applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
La stessa precisazione viene fatta anche per l’assegno emergenziale che rientra nel Fondo Credito cooperativo.
| Massimali assegno emergenziale 2026 |
|---|
| Fascia retributiva (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 per cento (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 per cento (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
|---|---|---|
| Inferiore a 46.925,60 | 2.780,97 | 2.618,56 |
| Compresa tra 46.925,60 e 65.448,86 | 3.740,45 | |
| Superiore a 65.448,86 | 4.350,50 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dalla NASpI all’ISCRO: tutti i limiti di importo e i massimali per il 2026