Test sierologici sul lavoro: la tutela della privacy e il ruolo del medico competente

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Test sierologici sul lavoro: la tutela della privacy e il ruolo cruciale del medico competente per gli esami sui dipendenti. Ad intervenire per chiarire le regole che i datori di lavoro devono rispettare è l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con un aggiornamento delle FAQ, risposte a domande frequenti, sull'emergenza coronavirus.

Test sierologici sul lavoro: la tutela della privacy e il ruolo del medico competente

Test sierologici sul lavoro, è possibile? La tutela della privacy impone di rispettare precise regole per gli esami sui dipendenti. Il datore di lavoro può richiedere gli esami, ma il via libera spetta sempre al medico competente.

E inoltre le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dall’azienda.

A stabilirlo è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che si sofferma sul tema con la pubblicazione di nuove FAQ, risposte a domande frequenti, sull’emergenza coronavirus.

Autorità Garante per la privacy - Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro
Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimenti del Garante privacy. Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Test sierologici, tutela della privacy e medico competente: cosa può fare il datore di lavoro?

In questo periodo di emergenza coronavirus il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti? Sì, ma a particolari condizioni.

A metterle in luce è il Garante per la privacy con i chiarimenti pubblicati il 14 maggio 2020.

In primis gli esami devono essere disposti dal medico competente “e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test”.

Se si svolgono test sierologici sui dipendenti, approvati dal medico competente, il datore di lavoro comunque non può trattare le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore consultando i referti o venendo a conoscenza degli esiti degli esami, “salvi i casi espressamente previsti dalla legge”, sottolinea l’Autorità per la protezione dei dati personali.

Il datore di lavoro può, invece, trattare le informazioni che riguardano l’idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

E inoltre se da un lato il datore di lavoro non può disporre i test sierologici sui dipendenti, può favorire l’adesione volontaria a campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie regionali.

Ad esempio, le aziende possono offrire ai lavoratori, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Anche in questo caso ovviamente vige la regola per cui non possono conoscere l’esito dell’esame.

Test sierologici, tutela della privacy e ruolo del medico competente

Come sottolinea l’Autorità Garante per la privacy, un ruolo cruciale per l’effettuazione dei testi sierologici sul luogo di lavoro spetta al medico competente, impegnato nelle attività di informazione e sorveglianza sanitaria di fondamentale importanza in questa fase di ripresa dopo lo stop imposto dalla crisi epidemiologica.

La necessità di particolari esami clinici e biologici può essere, infatti, stabilita solo da questa figura chiave che, in qualità di professionista sanitario, è chiamato a valutare il rischio che deriva dall’emergenza coronavirus e dalle condizioni di salute dei lavoratori.

Stessa regola vale per l’adozione di mezzi diagnostici utili per contenere la diffusione del virus.

Infine, sempre al medico competente, anche per altri tipi di indagine, spetta un ruolo di primo piano:

“Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti”.

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