Terremoto centro Italia, come utilizzare il credito d’imposta ZFU

Tommaso Gavi - Imposte

Terremoto centro Italia, con la risposta all'interpello numero 197 del 30 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come utilizzare il credito d'imposta ZFU ed entro quali limiti: l'agevolazione è relativa all'esenzione del reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della ZFU. Si utilizza in compensazione mediante il modello F24.

Terremoto centro Italia, come utilizzare il credito d'imposta ZFU

Terremoto centro Italia, la risposta all’interpello numero 197 del 30 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate spiega come utilizzare il credito d’imposta ZFU.

L’agevolazione consiste nell’esenzione del reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU.

Entro tali limiti il credito può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IMU.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate specifica anche chi sono i destinatari dell’agevolazione e quali sono i requisiti per averne diritto.

Terremoto centro Italia, come utilizzare il credito di imposta ZFU

Il terremoto del centro Italia e il credito d’imposta ZFU sono al centro della risposta all’interpello numero 197 del 30 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 197 del 30 giugno 2020
Articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Credito di imposta ZFUe imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria spiega come utilizzare il credito d’imposta e riepiloga i riferimenti normativi che specificano i requisiti per averne diritto.

Lo spunto viene dal quesito dell’istante sulla possibilità per una società di utilizzare il credito d’imposta, in qualità di conferitaria a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale.

L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità per l’istante e ricapitola il quadro normativo di riferimento, i destinatari del credito di imposta e come si può utilizzare.

L’agevolazione è prevista dall’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La misura prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività in zona franca ed entro i seguenti limiti:

  • 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa in detta zona;
  • l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive riferite al valore della produzione netta, fino a 300.000 euro.

In base a quanto stabilito nel comma 2 dell’articolo 46, può usufruire dell’esenzione solo chi ha subito la riduzione del fatturato, in conseguenza del terremoto.

Per l’attuazione dell’agevolazione si deve fare riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2013.

Terremoto centro Italia, i limiti del credito di imposta ZFU e come utilizzarlo

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene spiegato quali sono i limiti dell’esenzione dalle imposte sui redditi per il credito d’imposta ZFU.

Nello specifico viene richiamato l’articolo 9 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013.

Tale comma prevede quanto segue:

“ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione (...) non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico Imposte sui Redditi (...) né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.”

Il credito di imposta può essere fruito in compensazione mediante il modello F24, secondo i criteri previsti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 300725 del 21 dicembre 2017.

Alla formazione del reddito su cui si ha diritto all’agevolazione concorrono solo i componenti positivi e negativi che derivano dallo svolgimento dell’attività produttiva.

Viene, dunque, ricompresa esclusivamente l’attività ordinaria svolta nella ZFU e, di conseguenza, ne è esclusa quella straordinaria.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’agevolazione consiste in:

“un credito da utilizzare mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IMU, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, ma pur sempre riferibili al “reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nelperimetro della relativa ZFU”.”

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