Superbonus: in quali casi è maggiorato per gli enti del terzo settore?

Tommaso Gavi - Irpef

L'Agenzia delle Entrate precisa quali sono i requisiti che ONLUS, OdV e APS devono rispettare per la maggiorazione nel calcolo del superbonus: dalle attività da svolgere alle categorie catastali degli immobili, passando per i titoli da possedere

Superbonus: in quali casi è maggiorato per gli enti del terzo settore?

Quali sono le condizioni da rispettare per il superbonus maggiorato previsto per gli enti del Terzo settore?

Il punto sui requisiti da rispettare è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 2 dell’8 gennaio 2024.

Il calcolo con la maggiorazione viene riconosciuto per gli interventi effettuati da soggetti che svolgono attività nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, anche nel caso di attività direttamente connesse a quelle istituzionali e accessorie a quelle indicate nello statuto.

Gli immobili devono essere posseduti sulla base dei titoli indicati nella norma: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Superbonus: in quali casi è maggiorato per gli enti del terzo settore?

Con la risposta all’interpello numero 2 dell’8 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul superbonus.

Nello specifico, in risposta ai quesiti dell’istante, l’Amministrazione finanziaria riepiloga quali sono i requisiti e per beneficiare del superbonus maggiorato per gli enti del terzo settore.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 2 dell’8 gennaio 2024
Superbonus - applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dal decreto Rilancio per ONLUS, Odv e APS.

Viene innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento e, in particolare, il comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

La disposizione prevede una particolare modalità di calcolo del limite di spesa, nel rispetto di determinati requisiti, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS, le organizzazioni di volontariato, OdV, iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale, APS.

Tali enti devono svolgere prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali e i membri dei rispettivi consigli di amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica.

Ulteriori condizioni da rispettare riguardano inoltre gli immobili sui quali vengono effettuati gli interventi agevolati. Gli stessi devono rientrare nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Devono inoltre essere posseduti sulla base dei seguenti titoli:

  • proprietà;
  • nuda proprietà;
  • usufrutto;
  • comodato d’uso gratuito.

Tale requisito deve essere verificato, con data certa anteriore al 1° giugno 2021.

Superbonus: i requisiti per la maggiorazione per ONLUS, OdV e APS

Nella risposta 2 del 2023, in merito ai chiarimenti sui requisiti per ONLUS, OdV e APS per l’agevolazione maggiorata, vengono richiamati le circolari numero 3 e 13 del 2023.

In merito alle attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali viene precisato che:

“Tale ultima condizione si considera soddisfatta anche qualora le suddette prestazioni non vengano svolte congiuntamente come nel caso, ad esempio, di una ONLUS, una OdV o una APS che svolge solo attività «assistenziali».”

Inoltre, rientrano in tale ambito anche le attività svolte dalle ONLUS nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all’articolo 10, comma 1, lett.a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In assenza di specifiche indicazioni nella norma, possono essere ricomprese anche le attività connesse a quelle istituzionali e quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Un’ulteriore precisazione è riportata nella circolare numero 24 del 2020: il titolo deve essere verificato al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente, e il detentore deve anche essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Come richiamato dalla circolare numero 23 del 2023, tra i titoli idonei per la maggiorazione, nel caso di un OdV e con riferimento a interventi realizzati in un immobile di proprietà comunale, rientra anche:

“una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l’OdV detiene l’immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all’aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo.”

Non possono beneficiare delle regole speciali nel calcolo le ONLUS, OdV e APS, che detengono un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie.

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