Superbonus, i documenti per escludere la responsabilità solidale nella cessione del credito

Tommaso Gavi - Irpef

L'elenco dei documenti per escludere la responsabilità solidale di chi acquista un credito del superbonus è inserito nell'articolo 1 del decreto 11/2023. Rispetto al norma originaria, la legge di conversione ha aggiunto il contratto di appalto e l'attestazione di riduzione rischio sismico

Superbonus, i documenti per escludere la responsabilità solidale nella cessione del credito

In quali casi si può escludere la responsabilità solidale nel caso di cessione del credito relativo al superbonus?

La documentazione che permette a chi acquista i crediti di “mettersi al riparo” è elencata nell’articolo 1 del decreto 11/2023, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 aprile.

Rispetto alla formulazione originale del decreto sono stati aggiunti alcuni documenti, tra i quali rientra il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.

Superbonus, i documenti per escludere la responsabilità solidale nella cessione del credito

Tra i diversi aspetti che interessano il superbonus c’è la questione della responsabilità solidale di chi acquista i crediti, nel caso in cui venga scelta la strada di fruizione dell’agevolazione tramite la cessione.

Lo strumento non potrà essere più utilizzato nel caso di cantieri aperti dopo il 17 febbraio scorso, data in cui è entrato in vigore il DL numero 11/2023.

Lo stesso decreto Blocca Cessioni ha fornito la lista dei documenti che “mettono al riparo” il cessionario.

L’elenco è contenuto la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto 11/2023, la cui legge di conversione (numero 38/2023) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 aprile.

La responsabilità è esclusa per i cessionari che hanno acquistato il credito e sono in possesso della seguente documentazione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, ad esempio la CILAS, oppure la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di interventi in regime di edilizia libera (deve essere indicata la data di inizio dei lavori);
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, la ASL, o eventuale dichiarazione sostitutiva se la prima non è dovuta;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi o domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti per provare le spese sostenute;
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese;
  • delibera condominiale nel caso di interventi su parti comuni di condomini;
  • nel caso di interventi di efficientamento, l’APE, l’attestato di prestazione energetica;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • attestazione sul rispetto degli obblighi dell’antiriciclaggio.

Rispetto all’elenco originario, dopo l’iter parlamentare della legge di conversione è sono stati aggiunti:

  • l’attestazione di riduzione rischio sismico, solo per gli interventi rientranti nel sismabonus con maxi detrazione;
  • il contratto di appalto sottoscritto tra chi ha realizzato i lavori e il committente.

Tale lista di documenti, ampliata rispetto alla formulazione originaria del decreto Blocca Cessioni, esclude la responsabilità solidale dei cessionari casi in cui, dopo i controlli, venga verificata la non spettanza del credito per mancanza di requisiti.

Con le nuove regole previste dalla legge di conversione del decreto 11/2023 vengono esclusi dalla responsabilità i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da un’altra società che appartiene allo stesso gruppo bancario, così come per una società quotata.

Per ottenere l’esclusione dalla responsabilità deve essere stata rilasciata un’attestazione del possesso di tutta la documentazione precedentemente elencata.

Superbonus, sull’ente impositore l’onere della prova di dolo o colpa grave

Oltre all’aggiunta di ulteriore documentazione per escludere dalla responsabilità solidale chi acquista i crediti del superbonus, nella legge di conversione è stato aggiunto anche il comma 6-quater all’articolo 121 del decreto Rilancio.

Tale comma stabilisce che il mancato possesso di parte della documentazione elencata in precedenza non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.

Il soggetto può, infatti, provare la propria diligenza o la non gravità della negligenza con ogni mezzo.

L’onere della prova relativa a elementi soggettivi di dolo e colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale, ricade sull’ente impositore.

I casi in cui il cessionario risponde alle frodi sul superbonus sono chiariti all’interno della circolare del 22 dicembre 2020 n. 30.

Tra i numerosi chiarimenti forniti dal documento di prassi ci sono quelli relativi alla responsabilità.

Secondo quanto indicato nel paragrafo 5.1.9, il cessionario sarà coinvolto solo in due casi:

  • se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell’art. 9, co. 1, del Dlgs. 472/1997;
  • per l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare, o in misura superiore rispetto all’importo del credito, ipotesi che riguarda la compensazione della somma.

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