Superbonus IACP: i chiarimenti su aliquote e cessione del credito

Tommaso Gavi - Irpef

Quali aliquote si applicano agli interventi del superbonus su IACP? Dipende dal rispetto di determinati requisiti. I chiarimenti in Commissione Finanze della Camera anche sulla cessione del credito e lo sconto in fattura per lavori relativi alle case popolari

Superbonus IACP: i chiarimenti su aliquote e cessione del credito

Le aliquote da applicare agli interventi su IACP, le cosiddette case popolari, variano a seconda di determinate condizioni e dello stato di avanzamento dei lavori.

In ogni caso, tuttavia, non cambia la possibilità di scegliere la cessione del credito e lo sconto in fattura: a prescindere dalla misura dell’agevolazione non opera il divieto generalizzato introdotto dal decreto Blocca Cessioni.

A fornire i chiarimenti è stata la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, replicando al quesito posto in Commissione Finanze della Camera alle interrogazioni a risposta immediata del 14 febbraio.

Superbonus IACP: quali aliquote si applicano agli interventi in case popolari?

Sono diversi i chiarimenti che sono stati forniti in tema di superbonus, in relazione agli interventi su IACP, ovvero le case popolari.

Gli aspetti su cui si è soffermata la sottosegretaria al MEF, Lucia Albano, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata che si sono svolte in Commissione Finanze della Camera del 14 febbraio sono principalmente due:

  • le aliquote da applicare;
  • la possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.

In merito al primo aspetto, quello delle aliquote, la percentuale di agevolazione da applicare dipende da due fattori:

Il secondo requisito riguarda la presentazione della delibera assembleare (necessaria per l’esecuzione dei lavori in condominio) e l’apertura della CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata.

In particolare, i requisiti da rispettare sono i seguenti:

  • approvazione della delibera assembleare entro il 18 novembre 2022 e presentazione della CILA entro il 31 dicembre 2022;
  • approvazione della delibera assembleare tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022 e CILA presentata entro il 25 novembre.

Sono quindi due le situazioni che prevedono l’applicazione di diverse aliquote per chi ha raggiunto il 60 per cento dei lavori al 30 giugno 2023:

  • rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) della Legge di Bilancio 2023;
  • mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) della Legge di Bilancio 2023.

Le aliquote per l’applicazione dell’agevolazione sono riportate nella seguente tabella riassuntiva.

Condizioni Aliquota spese fino al 31 dicembre 2022 Aliquota spese fino al 31 dicembre 2023 Aliquota spese 2024 Aliquota spese 2025
raggiungimento del 60 per cento dei lavori al 30 giugno 2023 e rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) della Legge di Bilancio 2023 110 per cento 110 per cento 70 per cento 65 per cento
raggiungimento del 60 per cento dei lavori al 30 giugno 2023 e mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) della Legge di Bilancio 2023 110 per cento 90 per cento 70 per cento 65 per cento

Sono invece diverse le regole relative alla possibilità di scegliere la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Superbonus IACP: nessun divieto di cessione del credito per i lavori nelle case popolari

Le regole relative alla possibilità di continuare a scegliere le strade di fruizione indiretta del superbonus, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura, prescindono invece dalle aliquote che si possono applicare.

Per gli interventi relativi a IACP non si applica, infatti, il divieto generalizzato previsto dal decreto Blocca Cessioni (DL 11/2023).

Tale divieto è stato previsto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, il 17 febbraio 2023, per gli interventi relativi al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie.

Potranno continuare ad utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura i contribuenti che realizzano interventi su case popolari a condizione che i predetti enti risultino già costituiti al 17 febbraio scorso.

Ad ulteriore chiarimento, nel corso della risposta è stato spiegato quanto di seguito riportato:

“Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la suddetta disposizione di deroga trovi applicazione, sussistendone i requisiti, nei confronti dei soli soggetti ivi espressamente indicati, tra i quali gli IACP, e ciò sebbene gli interventi agevolati siano eseguiti su edifici a prevalente proprietà degli stessi, per i quali, alla data del 30 giugno 2023, non si sia verificata la condizione della intervenuta realizzazione dei lavori in misura pari ad almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.”

In altre parole la deroga al generale divieto di utilizzo delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio si applica a specifiche categorie di contribuenti (tra le quali rientrano gli IACP) per le spese sostenute a prescindere dall’aliquota applicata.

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