Studio associato: senza scorporo dei compensi è dovuta l’IRAP anche per l’attività di sindaco

IRAP, non ha diritto al rimborso il commercialista di uno studio associato che svolge in maniera unitaria più attività, tra le quali quella di sindaco, se non può scorporare le diverse categorie di compensi. Devono infatti essere verificati i requisiti per ciascun settore in questione. Lo chiarisce l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 32272 del 2 novembre 2022.

Studio associato: senza scorporo dei compensi è dovuta l'IRAP anche per l'attività di sindaco

In materia di IRAP, non ha diritto al rimborso il dottore commercialista associato che, in presenza di autonoma organizzazione e svolgendo in maniera unitaria più attività, ivi compresa quella di sindaco, non sia in grado di scorporare, in concreto, le diverse categorie di compensi conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame.

È onere della stessa parte contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

Tuttavia, ai fini probatori, non è sufficiente produrre le certificazioni uniche emesse dalle società clienti in quanto tale circostanza non esclude ex se che il professionista si sia avvalso in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato, specie se è lo stesso studio a emettere fattura e ad incassare il compenso.

Sono queste le interessanti precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32272, pubblicata il 2 novembre 2022.

La sentenza

La vicenda ruota attorno al mancato riconoscimento di un rimborso dell’IRAP, versata da uno studio professionale associato in relazione ai compensi relativi alla carica di componente di collegi sindacali di società che ciascun professionista dello studio aveva ricoperto.

Il contribuente ha richiesto il rimborso dell’imposta per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione e, a fronte del rifiuto dell’Agenzia delle entrate, ha proposto ricorso, accolto in sede di prime cure.

La controversia è giunta dinanzi alla CTR che ha invece ribaltato il giudizio e accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, evidenziando che lo studio professionale associato non aveva fornito la prova che l’attività individualmente svolta fosse funzionalmente scollegata da quella dello studio professionale.

Di contro, dalla documentazione prodotta risultava che i compensi per l’attività di componenti di collegi sindacali espletata dai professionisti associati erano stati corrisposti allo studio professionale.

Lo studio ha contestato la decisione dei giudici d’appello lamentando, per quanto attiene all’Irap dovuta dallo studio associato, violazione ed errata applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/97.

Il motivo di ricorso riguarda, in particolare, la corretta individuazione dell’onere della prova per l’esclusione da IRAP, spettante se lo studio avesse dimostrato che l’attività individualmente svolta fosse funzionalmente scollegata da quello dello studio professionale.

La doglianza del contribuente verte sulla parte della sentenza in cui la CTR ha ritenuto non assolto l’onere di provare la scindibilità dei compensi da non assoggettare ad Irap, nonostante lo studio avesse prodotto le certificazioni di ritenuta d’acconto rilasciate dalle società, nell’interesse delle quali i singoli professionisti associati avevano personalmente svolto la carica di componenti del collegio sindacale.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 32272 del 2 novembre 2022
In materia di IRAP, non ha diritto al rimborso il dottore commercialista associato che, in presenza di autonoma organizzazione e svolgendo in maniera unitaria più attività, ivi compresa quella di sindaco, non sia in grado di scorporare, in concreto, le diverse categorie di compensi conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame.

I giudici della cassazione hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso, richiamando le conclusione assunte dalla medesima Cassazione con la Sentenza a Sezioni Unite n. 7371 del 14 aprile 2016.

In quella sede è stato espresso il principio secondo cui “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Con specifico riferimento al caso delle associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, è onere della stessa parte contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”.

Nel caso di specie la circostanza che le società, nel cui interesse i professionisti associati dello studio hanno svolto la carica di componenti del collegio sindacale, abbiano rilasciato le certificazioni di ritenuta d’acconto non esclude né che la loro designazione sia avvenuta anche in ragione dell’organizzazione dello studio professionale associato di cui il professionista faceva parte né che quest’ultimo, nell’espletamento dell’incarico, si sia avvalso in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.

D’altra parte è stato lo stesso studio associato a ricevere il pagamento dei compensi per l’espletata attività di sindaco e a fatturare gli stessi per conto dei professionisti associati.

Tale punto di fatto ha indotto i giudici di legittimità a ribadire il principio per cui, in tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare, in concreto, le diverse categorie di compensi conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame.

In altre parole, quindi, non è dovuta l’IRAP solo quel segmento di compenso netto consequenziale all’attività specifica di sindaco, purché risulti possibile lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

In tal senso, il possesso di una partita IVA separata potrebbe essere un efficace mezzo per scorporare i compensi soggetti a IRAP da quelli non imponibili per assenza del requisito organizzativo ed evitare l’assoggettamento a imposizione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network