Straordinari e lavoro a chiamata: spetta la maggiorazione oraria

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Straordinari: anche per il lavoro a chiamata o intermittente spetta la maggiorazione oraria sullo stipendio. A chiarirlo è la risposta all'interpello del Ministero del Lavoro n. 6/2018.

Straordinari e lavoro a chiamata: spetta la maggiorazione oraria

Straordinari e lavoro a chiamata: anche in questo caso spetta la maggiorazione oraria sulla retribuzione.

A chiarire gli obblighi e le regole sul job on call (lavoro intermittente) in caso di prestazioni di lavoro straordinario è l’interpello del Ministero del Lavoro n. 6 datato 24 ottobre 2018.

Anche nel caso di lavoro a chiamata o intermittente al lavoratore spetta la retribuzione aggiuntiva sullo stipendio in caso di superamento delle 40 ore a settimana di straordinari.

Straordinari e lavoro a chiamata: spetta la maggiorazione oraria

La richiesta di chiarimenti sul lavoro intermittente e sulle prestazioni di lavoro straordinario è stata formulata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) al fine di sapere se per il lavoratore impiegato con contratto di job on call sia necessaria l’applicazione delle regole di cui al decreto legislativo n. 66/2003.

Si tratta della normativa in merito all’orario di lavoro in caso di straordinari superiori a 40 ore a settimana, che prevede l’erogazione, accanto allo stipendio per la prestazione svolta, anche della maggiorazione per lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL di categoria.

Il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 6/2018 ha pertanto chiarito che non vi sono deroghe alle regole sul lavoro straordinario per quanto riguarda il lavoro a chiamata.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2003, si definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, o altro definito dai contratti collettivi, senza prevedere una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro.

Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e regolamentato anche mediante contratti collettivi, ma nel rispetto dei limiti di durata massima settimanale dell’orario di lavoro.

Le stesse regole si applicano senza distinzione di tipologia contrattuale e quindi spetta la maggiorazione per straordinari anche in caso di lavoro a chiamata.

Interpello n. 6/2018 Ministero del lavoro: straordinari e lavoro intermittente
Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario

Lavoro a chiamata e straordinari: maggiorazione sullo stipendio anche nel job on call

Le regole in materia di orario di lavoro e straordinari si applicano a tutte le forme di lavoro subordinato per i tempi in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro (ad esclusione delle fattispecie di cui agli art. 2 e 16 del decreto legislativo n. 66/2003).

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte con il Jobs Act, si ricorda che è stato stabilito che il trattamento economico del lavoratore intermittente a chiamata sia regolato dai principi di proporzionalità e non discriminazione e che, pertanto, il lavoratore impiegato con contratto di job on call ha diritto alla stessa retribuzione dei lavoratori di pari livello.

In sostanza, il lavoro a chiamata segue le stesse regole in materia di retribuzione, malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità, previste per i rapporti tipici di lavoro subordinato, seppur in modalità proporzionale alla prestazione di lavoro svolta.

Come già chiarito dalla circolare n. 4/2005, il Ministero del Lavoro nel sottolineare la flessibilità del lavoro intermittente aveva già ribadito che il lavoro a chiamata è:

“pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro”.

Pertanto è evidente che fermo restando la facoltà per il datore di lavoro di attivare un contratto di lavoro intermittente, è evidente che ai lavoratori a chiamata spettano gli stessi diritti al lavoro subordinato ordinario, tra cui l’aumento della retribuzione in caso di straordinari secondo quanto previsto dallo specifico CCNL.

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