Gli stipendi NATO sono esenti ma le pensioni scontano l’IRPEF

Gli stipendi NATO sono esenti, stesso trattamento non è riservato alle pensioni che scontano l'IRPEF. Stretta interpretazione per la norma. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 19287 del 16 settembre 2020.

Gli stipendi NATO sono esenti ma le pensioni scontano l'IRPEF

In tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della NATO sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l’esenzione prevista sugli stipendi.

La norma di esenzione, infatti, ha natura speciale di stretta interpretazione ed è limitata esclusivamente agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 19287 depositata il 16 settembre 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 19287 del 16 settembre 2020
Gli stipendi NATO sono esenti ma le pensioni scontano l’IRPEF. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 19287 del 16 settembre 2020.

La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da un ex dipendente della NATO avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate a fronte della presentazione di una istanza per il rimborso dell’IRPEF trattenuta dal sostituto di imposta per i redditi da pensione percepiti nei periodi dal 2002 al 2005.

In particolare il ricorrente sosteneva l’applicabilità, anche al trattamento pensionistico, della esenzione fiscale prevista dall’art.8 lett.c) del d.P.R. 2083 del 1962 in favore degli impiegati civili “internazionali” della NATO.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto appello in CTR, che lo accoglieva affermando l’insussistenza del diritto al rimborso. A parere del giudice “una volta cessato il rapporto di lavoro, il trattamento fiscale della pensione è e deve essere uguale per tutti, salvo particolari eccezioni previste dalla legge”.

Il contribuente ha così proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione o falsa applicazione dell’art.8 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 2083/1962, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi sulla natura retributiva o pensionistica del trattamento di quiescenza NATO.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondati i motivi di doglianza e rigettato il ricorso.

Il decreto numero 2083 del 1962 contiene le disposizioni inerenti all’esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comando NATO e prevede, tra l’altro, che il personale civile internazionale sia esentato “dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali”.

In base al dato letterale, pertanto, ai fini dell’agevolazione è necessario il concomitante verificarsi di due condizioni, ossia che si tratti di “redditi derivanti da stipendi ed emolumenti” e che gli stessi siano corrisposti al personale civile “dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali”.

La norma, quindi, fa esclusivo riferimento agli stipendi e agli “emolumenti” percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo.

In questo senso si è espressa la Corte di cassazione che, confermando un principio già sostenuto in precedenti pronunce, ha affermato che “in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l’esenzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo” (in senso conforme Cass. n. 2051/2020 e n. 705/2019).

Resta ora da chiarire se lo stesso principio possa trovare applicazione anche alle pensioni corrisposte da organismi diversi dalla NATO, a cui fa specifico riferimento la norma invocata nel presente procedimento, quali ad esempio le Nazioni Unite.

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