Sospensione versamenti IVA e ritenute per attività chiuse, proroga per la ripresa dei pagamenti

Rosy D’Elia - Imposte

Sospensione versamenti IVA e ritenute per attività chiuse, proroga per la ripresa dei pagamenti nella conversione della legge di conversione del Decreto Sostegni ter: la scadenza passa dal 16 settembre al 16 ottobre. Nel testo approvato la novità e qualche dubbio sulla riscrittura dei tempi.

Sospensione versamenti IVA e ritenute per attività chiuse, proroga per la ripresa dei pagamenti

Sospensione versamenti IVA e ritenute per attività chiuse, nello specifico discoteche e sale da ballo, un mese di tempo in più per la ripresa dei pagamenti: la proroga è contenuta nella conversione in legge del Decreto Sostegni ter e la scadenza passa dal 16 settembre al 16 ottobre 2022.

Per l’ufficialità è arrivata con l’approvazione definitiva del testo di conversione in legge del DL n. 4/2022, lo scorso 24 marzo.

Ma sulla riscrittura delle date i conti non tornano.

Sospensione versamenti IVA e ritenute per attività chiuse, proroga per la ripresa dei pagamenti

Viene concesso un mese di tempo in più per procedere ai pagamenti ai soggetti che svolgono attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sospese prima fino al 31 gennaio e poi fino al 10 febbraio 2022, e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

La sospensione dei versamenti IVA e delle ritenute IRPEF per le discoteche e le sale da ballo è stata prevista dal testo originario del DL Sostegni ter all’articolo 1.

Fin dal principio, però, la misura nata per sostenere le attività chiuse a causa delle restrizioni Covid è stata progettata in contrasto con il calendario fiscale.

Sono stati messi in stand by i seguenti termini:

  • quelli relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che le discoteche e le sale da ballo operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • quelli che riguardano i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Il testo del DL n. 4 del 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio, dopo la scadenza per i pagamenti prevista per il 16 gennaio, e ha specificato: “non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

E i problemi sui tempi si ripetono anche con le novità introdotte in sede di conversione in legge.

Nessuna anomalia sulla proroga della scadenza per versare l’IVA e le ritenute IRPEF, senza applicazione di sanzioni e interessi, che passa dal 16 settembre al 16 ottobre 2022.

Sospensione versamenti IVA e ritenute per attività chiuse, novità nel DL Sostegni ter e incongruenze sui tempi

Emerge, invece, un’incongruenza sulla seconda modifica che riguarda il testo del Decreto Sostegni ter.

Nella nuova formulazione vengono sospesi per il mese di gennaio 2022 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, per le sale da ballo, discoteche e locali assimilati le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022, e non più fino al 31 gennaio come previsto in principio.

Ma lo stop si è fermato lo scorso 10 febbraio. La norma, infatti, fa riferimento esplicitamente all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221che, convertito in legge, ha stabilito i tempi di chiusura delle attività.

A sottolineare l’incongruenza è anche il Dossier redatto dal Senato sugli emendamenti al testo del DL n. 4 del 2022 pubblicato il 18 marzo.

Poiché non risultano proroghe della sospensione delle attività delle discoteche fino al 31 marzo, appare opportuna una verifica della formulazione indicando la data del 10 febbraio 2022 nel decreto in esame, in modo che sia omogeneo alla disciplina vigente.

Si tratta di una svista? Si voleva estendere la sospensione dei versamenti IVA e delle ritenute IRPEF fino a marzo? Anche in questo caso, si sarebbe ripetuto lo stesso errore di gennaio: misura fuori tempo massimo.

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