Smart working post pandemia con bonus e incentivi fiscali: le novità all’esame della Camera

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Smart working post pandemia, come sarà? Diverse le proposte alla Camera sul lavoro agile dopo l'emergenza: bonus, incentivi fiscali ed esoneri contributivi per i datori di lavoro e misure più puntuali per tutelare i lavoratori. Ecco le iniziative al vaglio del Parlamento.

Smart working post pandemia con bonus e incentivi fiscali: le novità all'esame della Camera

Smart working post pandemia: bonus, incentivi fiscali ed esoneri contributivi per le imprese che utilizzano la formula del lavoro agile, insieme a maggiori garanzie per i lavoratori.

Sono queste alcune delle proposte di legge a cui la Commissione Lavoro della Camera sta lavorando da luglio 2021, sulla scorta dell’esperienza degli ultimi due anni in cui il lavoro da remoto da eccezione è diventato la regola in molti settori.

Tra le proposte più significative attualmente in via di definizione spicca la riduzione del 4 per cento dell’aliquota dei contributi dovuti dalle imprese per ciascun lavoratore in smart working, così come il credito di imposta per le imprese che investono in attrezzature digitali.

La proposta di introdurre un credito d’imposta per l’acquisto di strumenti tecnologici si estende poi ai lavoratori in smart working. Sul piatto, infatti, c’è un vero e proprio bonus sulle spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet, e altri strumenti informatici necessari a lavorare da casa.

Smart working post pandemia con bonus e incentivi fiscali: le proposte in esame alla Camera

Sono molte le proposte di legge che, a partire da luglio di quest’anno, sono approdate in Commissione Lavoro alla Camera tutte con un intento comune: aggiornare, modificare e rendere organica la disciplina dello smart working, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

In particolare, in favore delle imprese, sono sul piatto i seguenti progetti di legge:

  • la citata riduzione del 4 per cento dell’aliquota contributiva per i contributi dovuti dai datori di lavoro al FPLD (pdl C. 2282 e C. 2817);
  • un vero e proprio esonero dal pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori in smart working nella misura del 30 per cento per tre anni dall’assunzione (pdl C. 2667 e C. 2908).

C’è poi il credito di imposta dal 6 al 40 per cento, previsto dalle proposte di legge C. 2817 e C. 2908, per le aziende che acquistano la strumentazione destinata al lavoro agile, dalle apparecchiature ai software necessari.

Dal lato del lavoratore in smart working le agevolazioni fiscali sul piatto sono altrettanto significative, dato che la già citata proposta 2908 vorrebbe introdurre un credito di imposta nella misura del 60 per cento sull’acquisto di dispositivi informatici su una spesa massima di 600 euro all’anno.

Infine, un’ulteriore proposta in esame in Commissione Lavoro alla Camera prevede l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini IRPEF delle somme percepite dal lavoratore in smart working, per un periodo di 36 mesi quando si tratta di lavoratori neoassunti e di 48 mesi in caso di passaggio al lavoro agile di lavoratori già in servizio.

Sono quindi queste le iniziative che in ambito fiscale e contributivo potrebbero vedere la luce in futuro per chi utilizzerà la formula del lavoro agile nel post pandemia.

Iniziative che vanno di pari passo con quelle che, viceversa, intendono migliorare gli strumenti a tutela del lavoratore, dal riconoscimento del diritto alla disconnessione, alla regolamentazione dell’orario di lavoro del dipendente, al contenuto specifico degli accordi individuali sullo smart working.

Smart working post pandemia: le iniziative a tutela del lavoratore

È ormai chiaro che chi svolge la propria attività lavorativa in smart working è particolarmente esposto ai rischi derivanti dall’eccesso di lavoro, dall’isolamento sociale e dalla delimitazione poco chiara tra tempi lavorativi e non lavorativi.

Già all’inizio dell’anno, dall’indagine congiunta della ILO (International Labour Organization) e della Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) era emerso che i lavoratori che prestano abitualmente la loro attività in modalità agile lavorano di più rispetto ai colleghi in presenza, dormono di meno e sono sottoposti ad un forte carico di stress.

Poco tempo dopo per la prima volta in Italia, con il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, è stato riconosciuto il diritto alla disconnessione del lavoratore in smart working (art. 2 co. 1-ter).

Chi svolge l’attività in modalità agile fuori dall’orario di lavoro, quindi, ha il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e degli eventuali periodi di reperibilità concordati.

Ecco, quindi, che al momento sono al vaglio ulteriori interventi per delineare ulteriormente l’ambito di questo diritto. In particolare:

  • le proposte di legge C. 2417, C. 2667, C. 2908 prevedono il coinvolgimento dei sindacati nella stipula dell’accordo scritto con le modalità di esercizio del diritto, in modo tale che siano compatibili con l’obbligo di diligenza;
  • le proposte di legge C. 2417 e C. 2667 specificano che nel periodo di riposo del lavoratore il diritto è sempre opponibile al datore di lavoro.

Legato al diritto alla disconnessione del lavoratore è l’orario lavorativo di chi presta la propria attività lavorativa in modalità agile, anch’esso oggetto di proposte di modifica all’esame della Camera.

Si tratta, per esempio, delle iniziative che intendono prevedere che il limite delle ore che possono essere svolte in modalità agile sia quello corrispondente al normale orario di lavoro, pari a 40 ore settimanali, eventualmente ridotto dalla contrattazione collettiva (pdl C. 2417 e C. 2685).

Il datore di lavoro, stabiliscono i progetti in via definizione, deve peraltro concordare con il lavoratore le mansioni da svolgere in smart working e le ore da dedicare a ciascuna di queste, in base a programmi trimestrali, mensili e settimanali.

Tutte novità che non fanno altro che arricchire il contenuto dell’accordo stipulato tra azienda e lavoratore sull’organizzazione del lavoro in modalità agile, un onere che dopo il 31 dicembre 2021, quando si interromperà la procedura dello smart working semplificato, dovrà tornare operativo.

CAMERA DEI DEPUTATI - proposte di legge in Commissione Lavoro su smart working (dossier del 26 luglio 2021)
Scarica le disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza A.C. 2282, A.C. 2417, A.C. 2667, A.C. 2685, A.C. 2817, A.C. 2908, A.C. 3027, A.C. 3150

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