Sismabonus condominio e regime forfettario: istruzioni sulla cessione del credito

Rosy D’Elia - Irpef

Sismabonus condominio e regime forfettario: istruzioni sulla cessione del credito, sulle spese ammesse e sulle modalità di pagamento per beneficiare dell'agevolazione. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 224 del 22 luglio 2020.

Sismabonus condominio e regime forfettario: istruzioni sulla cessione del credito

Sismabonus condominio, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno intenzione di cedere il credito all’impresa che effettua i lavori.

Focus anche sulle spese agevolabili e sulle modalità di pagamento per poter procedere correttamente.

Nella risposta all’interpello numero 224 del 22 luglio 2020 una serie di indicazioni sulla detrazione che, con le novità introdotte dal Decreto Rilancio, arriva al 110% per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Sismabonus condominio e regime forfettario: istruzioni sulle modalità di pagamento dei lavori

Lo spunto per fare luce su alcuni regole particolari alla base del sismabonus per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico dei condomini arriva, come di consueto, dal’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un avvocato che applica il regime forfettario. Nel 2020 nel condominio della sua abitazione saranno effettuati dei lavori che rientrano nel sismabonus.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare alcuni aspetti rispetto alla fruizione dell’agevolazione:

  • avendo aderito al regime forfettario, può cedere all’impresa che effettuerà i lavori il credito corrispondente alla detrazione a cui ha diritto per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico?
  • tra le spese ammesse al sismabonus rientrano anche quelle sostenute per la realizzazione dell’intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori?
  • in che modo deve essere effettuato il pagamento all’impresa che si occupa dei lavori in caso di cessione del credito?

Il contribuente ritiene di poter cedere il credito maturato per i costi degli interventi di miglioramento sismico sulle parti comuni all’impresa, pur essendo in regime forfettario.

Inoltre, sostiene la possibilità di applicare il sismabonus anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati a corredo dell’intervento principale per la messa in sicurezza statica e l’adozione di misure antisismiche.

Al condominio ha intenzione di versare solo la differenza tra i costi imputati in base alla ripartizione millesimale e la detrazione ceduta all’impresa che, invece, dovrà fatturare l’intero corrispettivo pagato dal condominio con un bonifico bancario o postale parlante di importo inferiore.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per avere conferma di poter procedere nel modo descritto. Con la risposta all’interpello numero 224 del 22 luglio 2020, arriva il via libera con alcune indicazioni puntuali sul pagamento effettuato al fornitore:

  • deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ma anche essere inferiore nei casi in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento.

Sismabonus condominio e regime forfettario: dall’Agenzia delle Entrate focus sulle novità in arrivo

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce tutto il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione, dall’introduzione dell’agevolazione alle novità introdotte dal Decreto Rilancio, andando oltre il singolo caso e fornendo alcune indicazioni generali da seguire.

In primis, chiarisce quali sono i soggetti che possono procedere con la cessione del credito: tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’IRPEF.

“La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta”.

Per quanto riguarda le spese agevolabili, poi, si sofferma sul principio per il quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore che sono correlati e collegati al principale.

In altre parole:

“La detrazione, dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera”.

Infine, l’ultimo focus è sulla corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori a cui viene ceduto il credito, a parziale pagamento del corrispettivo.

Sono tre le considerazioni in evidenza:

  • il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda prevista dalla norma, a cui ha teoricamente diritto il condomino medesimo e si determina sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea del condominio oppure sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito;
  • se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, è necessario comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre, l’avvenuta cessione del credito specificando tutte le informazioni di dettaglio;
  • la fattura emessa dai fornitori deve riportare l’intero corrispettivo, incluso l’importo che corrisponde alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento della somma totale.

Tutti i dettagli nel testo della risposta all’interpello numero 224 del 22 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 224 del 22 luglio 2020
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd. sisma bonus- Articolo 16, comma 1-quinquies decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ) - Contribuente in «regime forfetario».

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