Stop al sequestro se il debito è estinto

Emiliano Marvulli - Imposte

L'estinzione del debito tributario, a prescindere dalle modalità di pagamento, fa venir meno le esigenze cautelari che supportano il sequestro. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 32128 del 25 luglio 2023

Stop al sequestro se il debito è estinto

L’effettiva estinzione del debito tributario, correlato alla imposta evasa connessa al compimento di un delitto fiscale, indipendentemente dalle forme attraverso cui il pagamento è effettuato, determina il venir meno delle esigenze cautelari che supportano il sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, in assenza di un profitto persistente.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 32128 del 25 luglio 2023.

Se il debito è estinto, non si procede con il sequestro

La controversia attiene all’impugnazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di dissequestro di denaro, sottoposto a vincolo cautelare da parte del GIP in relazione all’ipotesi del reato di indebita compensazione, proposta dall’indagato in qualità di rappresentante legale della società.

La sentenza è stata impugnata dinanzi alla cassazione. Il ricorrente ha contestato l’affermazione del tribunale per cui, a fronte della fattispecie in questione di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, la mancata previsione della non punibilità in caso di estinzione del debito tributario di riferimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito di ravvedimento operoso, sarebbe preclusiva non solo della non punibilità del reato stesso ma anche della revoca della confisca dei beni sottoposti a sequestro.

Riguardo al profilo cautelare del sequestro, la Corte di cassazione ha richiamato il generale principio per cui, il sequestro preventivo non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato oppure comunque restituito.

Diversamente, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.

Di conseguenza, l’effettiva estinzione del debito tributario correlato alla imposta evasa, quali che siano le corrette forme attraverso cui è avvenuta, determina il venir meno delle esigenze cautelari che supportano il sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, in assenza di un profitto persistente. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di cassazione ha ritenuto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame.

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