Separazione: anche il mutuo può rientrare nelle agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale

Domenico Catalano - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Separazione: anche il mutuo rientra nelle agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale quando necessario a mettere in pratica quanto concordato dagli ex coniugi. Condizione che deve evincersi anche dagli accordi omologati dal giudice

Separazione: anche il mutuo può rientrare nelle agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale

In caso di separazione anche il mutuo rientra nelle agevolazioni fiscali per la risoluzione della crisi coniugale se rappresenta uno strumento necessario per mettere in atto quanto concordato dagli ex coniugi, condizione che deve essere inserita anche nelle clausole degli accordi omologati dal giudice.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle agevolazioni applicabili al contratto di mutuo arriva dall’analisi di un caso pratico.

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In caso di separazione, il mutuo può essere oggetto di agevolazioni fiscali?

Protagonisti sono due coniugi che hanno presentato domanda per l’omologazione
della separazione consensuale
.

Tra gli accordi è stato stabilito che sarà l’immobile acquistato in regime di comunione dei beni verrà attribuito all’ex marito che dovrà riconoscere alla ex moglie una somma destinata anche all’estinzione di un finanziamento contratto insieme in precedenza.

Il mutuo necessario per dare seguito a quanto concordato può rientrare nelle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 19 della legge n. 74/1987?

Con la risposta all’interpello numero 260/2022 l’Agenzia delle Entrate dà una sorta di via libera.

Dal momento che la stipula del mutuo rappresenta una condicio sine qua non per dare esecuzione agli accordi di separazione, il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge può rientrare tra i contratti della crisi coniugale a cui si applica l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro o di ogni altra tassa.

La condizione deve essere, però, inserita nelle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice. E anche l’importo deve far riferimento alla cifre stabilita.

Separazione, le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali sul mutuo

Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria ripercorre la normativa e la posizione della giurisprudenza e fissa anche alcune precise condizioni da rispettare.

Il punto di partenza di ogni chiarimento è il testo dell’articolo 19 della legge n. 74 del 1987:

“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Più volte la Corte di Cassazione si è espressa su questo passaggio normativo definendone in maniera più chiara i confini dell’applicazione.

Tra le precisazioni più rilevanti, è stato specificato che:

  • l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale tra coniugi non riguarda solo gli atti eseguiti all’interno della famiglia ma anche quelli nei confronti di terzi;
  • le agevolazioni sono riconosciute per regolare i rapporti patrimoniali dopo la crisi coniugale: gli accordi che contengono il riconoscimento o mettono in atto il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge rientrano nel perimetro della legge n. 74/1987;
  • il raggio d’azione è ampio: l’esenzione è applicabile agli atti di contenuto necessario, come ad esempio consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti, ma anche a quelli di contenuto eventuale e quindi patti di natura eterogenea ma strettamente legati alla separazione, come gli accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l’instaurazione del regime di vita separata.

Alla luce della lettura delle precisazioni fornite, per l’Agenzia delle Entrate non ci sono dubbi sulla possibilità di far rientrare il contratto di mutuo, necessario per dare esecuzione agli accordi di separazione, nel perimetro di applicazione delle agevolazioni in quanto rientra tra i contratti della crisi coniugale, necessari per definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi e, quindi può essere considerato come uno degli atti realizzativi degli accordi coniugali, ovvero relativi al procedimento di separazione o divorzio.

Ma l’Agenzia delle Entrate, in conclusione, specifica:

“Resta fermo che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. In tal caso, il contratto di mutuo potrà rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987, nei limiti dell’ammontare indicato dal predetto accordo di separazione e destinato alla ex moglie”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 260 dell’11 maggio 2022
Applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge n.74 del 1987 al mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi per giungere alla soluzione della crisi coniugale.

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