Scrutatore elezioni 2022, qual è la tassazione da applicare ai compensi elettorali?

Tommaso Gavi - Dichiarazione dei redditi

Scrutatore elezioni 2022, qual è la corretta tassazione che si applica ai compensi elettorali? Le somme che riceveranno scrutatori, presidenti e segretari sono rimborsi spese fissi e forfettari, che non sono assoggettabili a ritenute o imposte. Non dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi in quanto non tassati.

Scrutatore elezioni 2022, qual è la tassazione da applicare ai compensi elettorali?

Scrutatore elezioni 2022, quale tassazione si deve applicare ai compensi elettorali?

Il dubbio potrebbe nascere in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, in cui si voterà per eleggere i membri del Parlamento.

Sugli importi che saranno ricevuti dagli scrutatori e dalle scrutatrici non si devono pagare imposte.

Le somme non devono neppure essere dichiarate nella prossima dichiarazione dei redditi con modello 730 o modello Redditi PF.

Lo stesso vale per gli altri componenti dei seggi, ovvero il presidente di sezione e il segretario.

Scrutatore elezioni 2022, qual è la tassazione da applicare ai compensi elettorali?

I cittadini che svolgeranno il ruolo di scrutatori o scrutatrici alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022, in cui si eleggeranno i membri della Camera e del Senato, dovranno pagare imposte per gli importi che riceveranno?

In altre parole, le somme percepite saranno tassate? La risposta al quesito viene ribadita da FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

La disposizione da prendere a riferimento è la legge 21 marzo 1990, numero 53.

Nello specifico, all’articolo 9, comma 2, la norma prevede quanto di seguito riportato:

“Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.”

Per gli scrutatori e le scrutatrici, ma anche per presidenti di sezione e segretari o segretarie, le somme non saranno tassate.

Di conseguenza non devono neppure essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022, sia che venga effettuata con modello 730 sia che nel caso in cui verrà utilizzato il modello Redditi PF.

In sostanza, quindi non saranno imponibili le somme che verranno ricevute dai componenti degli uffici elettorali di sezione.

I rispettivi onorari costituiscono rimborso spese fisso forfettario, che non viene tassato.

Scrutatore elezioni 2022, la tassazione per i componenti degli uffici elettorali centrali

Se da un lato non sono tassati i rimborsi dei componenti degli uffici elettorali di sezione, i cosiddetti seggi, diverso è il discorso per i componenti dell’ufficio elettorale centrale.

A differenza dei primi, gli onorari che spettano ai componenti degli uffici elettorali centrali non sono stabiliti in misura fissa forfettaria.

Variano, invece, in base al numero di giorni necessari allo svolgimento delle funzioni dell’ufficio e gli importi sono proporzionali rispetto alla durata.

Le somme in questione sono assoggettate a ritenute d’imposta. A chiarirlo è stata la risoluzione numero 150/E dell’11 aprile 2008 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel documento di prassi viene chiarito che la citata legge numero 70 del 1980, che stabilisce gli onorari per i componenti degli uffici elettorali di sezione e degli uffici centrali, all’articolo 2 prevede per questi ultimi un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge.

L’adeguamento degli onorari corrisposti a tali componenti è stato disposto dall’articolo 11 della legge n. 120 del 30 aprile 1999.

Tale legge ha sostituito gli articoli 2 e 3 della legge numero 70 del 1980 e non ha eliminato l’originario riferimento alle ritenute di legge.

Di conseguenza per i componenti degli uffici elettorali centrali viene espressamente confermato che le somme sono corrisposte al lordo delle ritenute.

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