Uno scontrino diverso per ogni attività: a ognuno la sua cassa e la sua partita IVA

Anche in caso di stretti rapporti commerciali, chi effettua le operazioni deve certificarle tramite lo scontrino elettronico, usando la cassa associata alla sua partita IVA: i chiarimenti delle Entrate

Uno scontrino diverso per ogni attività: a ognuno la sua cassa e la sua partita IVA

Spazi condivisi, scontrini separati: è questo il chiarimento che arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 83 del 23 marzo 2026.

A prescindere da eventuali rapporti commerciali tra le parti, ogni attività deve essere dotata di una sua partita IVA a cui è associato uno specifico registratore di cassa per certificare i corrispettivi tramite documento commerciale. L’emissione dello scontrino elettronico non si può affidare ad altri.

Uno scontrino elettronico diverso per ogni attività: a ognuno la sua cassa

Il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria nasce dall’analisi di un caso pratico che vede coinvolti un esercente e un suo partner commerciale che gestisce in totale autonomia nel suo negozio un’area dedicata a servizi di estetica.

Nonostante la totale estraneità nelle operazioni effettuate dal partner, il titolare ha intenzione di occuparsi di tutti gli adempimenti IVA, a partire dallo scontrino elettronico, e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare questa possibilità.

Ma, come si legge nella risposta che passa a rassegna le regole del decreto legislativo 5 agosto n. 127 del 2015, la strada non è percorribile.

L’obbligo fiscale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ricade esclusivamente sul soggetto passivo che pone in essere le attività per cui è prevista l’emissione dello scontrino elettronico. E non può essere trasferito ad altri in alcun modo.

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Chi gestisce le attività deve avere a disposizione un suo registratore telematico intestato alla sua partita IVA che deve essere riportata anche in tutti i documenti commerciali.

“Il soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e dei relativi corrispettivi ­ nonché degli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA­ è da individuarsi nell’Operatore e non in un terzo estraneo all’operazione, a nulla rilevando, in questa sede, la regolamentazione del rapporto contrattuale tra l’Operatore e la società istante.”

Precisa l’Agenzia delle Entrate.

D’altronde, il chiarimento è perfettamente coerente con la necessità per l’Amministrazione finanziaria di avere un quadro sempre più chiaro, completo e coerente dei flussi di pagamenti e di scontrini elettronici che partono da ogni attività e in cui rientra appieno anche il nuovo obbligo di collegamento tra POS e cassa.

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