Scontrino o fattura elettronica, obbligo anche per il bike sharing

Il servizio di bike sharing non sfugge all'obbligo dello scontrino elettronico o, in alternativa, dell'e-fattura: è obbligatorio il rilascio del documento commerciale. A ribadirlo è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 396 dell'8 ottobre 2019.

Scontrino o fattura elettronica, obbligo anche per il bike sharing

Il servizio di bike sharing non sfugge all’obbligo di scontrino elettronico dal 2020 e, fino ad allora, neppure al rilascio della ricevuta o dello scontrino cartaceo.

L’Agenzia delle Entrate fissa alcuni punti chiari in materia di IVA e di certificazione delle operazioni.

Il servizio di noleggio biciclette effettuato tramite App e con pagamenti tracciati non rientra tra quelli esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Fino al 31 dicembre 2019 sarà quindi obbligatorio il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale e, a partire dal 2020, sarà altrettanto obbligatorio migrare alla nuova certificazione telematica dei corrispettivi, rilasciando al cliente il documento commerciale.

In alternativa, sarà possibile potrà optare per l’emissione della fattura elettronica, qualora in possesso del codice fiscale del fruitore del servizio di bike sharing.

Scontrino o fattura elettronica obbligatori anche per il bike sharing

Rientrano tra i soggetti esonerati dai corrispettivi telematici coloro che effettuano operazioni relative a servizi elettronici resi a committenti privati, ovvero che (ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 15 marzo 2011, n. 282/2011):

“comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”

Una definizione ampia e tutt’altro che chiara, dalla quale sono tuttavia esclusi i soggetti che effettuano operazioni con soggetti privati relative ad un servizio di bike sharing.

A tracciare i confini dell’esonero è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 396 dell’8 ottobre 2019. Il caso specifico riguarda una società di bike sharing che gestisce la propria attività di noleggio mediante un’App, che consente tra l’altro il pagamento esclusivamente con PayPal o carte.

Pur se connotato da un’alta dose di digitalizzazione, il servizio di bike sharing è considerato ai fini fiscali come “locazione onerosa di cosa mobile”. Ragion per cui non si sfugge agli obblighi di certificazione.

Il gestore del servizio di noleggio di biciclette tramite App resta quindi obbligato ad emettere scontrino e ricevuta fiscale. A partire dal 2020, sarà inoltre obbligato alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale.

L’unica alternativa è l’emissione della fattura elettronica, qualora in possesso del codice fiscale del cliente.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 396 dell’8 ottobre 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. A), legge 27 luglio 2000 n. 212 - Certificazione ai fini IVA del servizio di bike sharing

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