Scontrino elettronico, per l’e-commerce nessun invio telematico dei corrispettivi

Lo scontrino elettronico non cambia le regole dell’e-commerce: non è necessario l’invio telematico dei corrispettivi, ma resta l’obbligo di annotarli nel registro. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 198 del 2019.

Scontrino elettronico, per l'e-commerce nessun invio telematico dei corrispettivi

Anche con l’introduzione dello scontrino elettronico, i corrispettivi legati all’e-commerce continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico. Mentre devono essere annotati nel registro dedicato. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 198 del 19 giugno 2019.

Lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è una società che opera nel settore della grande distribuzione e ha come attività caratteristica la vendita al dettaglio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 198 del 19 giugno 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasmissione telematica dei corrispettivi.

Scontrino elettronico, e-commerce esonerato dall’invio telematico dei corrispettivi

Per specifiche categorie merceologiche, utilizza l’e-commerce che è assimilato alle vendite per corrispondenza: i corrispettivi relativi, quindi, non sono soggetti ad alcun obbligo di certificazione fiscale, salvo quello di emissione della fattura se richiesta dal cliente, con annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi.

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’obbligo dello scontrino elettronico introduce delle novità anche per questa modalità di vendite.

Nella risposta all’interpello numero 198 del 19 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’innovazione non cambia le regole generali in tema di IVA e conferma che se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione commerciale avviene on line, è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo quello di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Con lo scontrino elettronico, nessuna novità per i corrispettivi dell’e-commerce

Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo cardine per il nuovo obbligo dello scontrino elettronico, l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015:

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.

Il documento, poi, sottolinea alcuni punti chiave collegati alla novità:

  • l’adeguamento alla modalità telematica è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
  • lo scontrino elettronico sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
  • sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Si sottolinea, inoltre, che non ha particolari conseguenze sulle regole sui corrispettivi a cui devono attenersi le società che operano tramite e-commerce.

Un’ulteriore conferma è arrivata anche recentemente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con il decreto numero 115 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2019, ha individuato i casi di esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica.

Tra questi, ha incluso anche le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”.

I corrispettivi relativi all’e-commerce, quindi, devono essere annotati soltanto nel registro dedicato, non è necessario l’invio telematico.

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