Scioglimento matrimonio, esenzione fiscale anche per le sentenze ecclesiastiche

Rosy D’Elia - Imposte

Scioglimento matrimonio ed esenzione fiscale: le regole da seguire per le sentenze ecclesiastiche. Anche in questo caso non è dovuta l'imposta di bollo e di registro. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 199 del 1° luglio 2020.

Scioglimento matrimonio, esenzione fiscale anche per le sentenze ecclesiastiche

Scioglimento matrimonio ed esenzione fiscale: anche in caso di sentenze ecclesiastiche, non è dovuta l’imposta di bollo, di registro e nessuna altra tassa in linea con quanto stabilito dalla norma che stabilisce l’agevolazione.

Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 199 del 1° luglio 2020.

Lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate non è un contribuente, come di consueto, ma un Ministero.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 199 del 1° luglio 2020
Estensione dell’articolo 19 della legge n.74 del 1987 ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.

Scioglimento matrimonio, esenzione fiscale anche in caso di sentenze ecclesiastiche

Al centro dei dubbi sullo scioglimento del matrimonio e il regime di esenzione fiscale è l’applicazione dell’imposta di registro ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che ne dichiarano la nullità.

Gli interrogativi nascono dal fatto che le sentenze ecclesiastiche non producono effetti nell’ordinamento italiano se non a seguito del giudizio di delibazione, che conferisca alla decisione ecclesiastica efficacia esecutiva anche nel nostro ordinamento.

Ma l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 199 del 1° luglio 2020, delinea un campo di applicazione ampio dell’esenzione fiscale per lo scioglimento del matrimonio.

Nel testo si legge:

“anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determinando, nell’ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario potrebbe rientrare tra “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell’ articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74”

Scioglimento matrimonio ed esenzione fiscale: il campo di applicazione

Il riferimento normativo cardine per l’esenzione fiscale in caso di matrimonio è l’articolo 19 della legge 74 del 1987 che stabilisce:

“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Possono considerarsi nel campo di applicazione dell’esenzione fiscale tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi utilizzano per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili che ne derivano.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’espressione generica “cessazione degli effetti civili del matrimonio” rende la norma applicabile sia alla delibazione, in sede di Corte d’Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, che alla pronuncia di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto dell’autorità giudiziaria ordinaria.

La norma, infatti, nasce per “sollevare” i coniugi dal peso dell’imposizione fiscale per evitare che il superamento della crisi che stanno vivendo sia ancora più difficile.

Nel testo si legge:

“Potrebbe non assicurare una parità di trattamento un eventuale trattamento fiscale della sentenza di delibazione diverso rispetto a quello della sentenza pronunciata all’esito del giudizio di separazione o divorzio; ciò anche alla luce dell’interpretazione promossa dalla Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua”.

E in conclusione l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’esenzione fiscale per lo scioglimento del matrimonio si applica anche nei seguenti casi:

  • atti relativi al procedimento di separazione personale;
  • obbligazioni assunte negli stessi procedimenti;
  • provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli.

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