La scadenza del termine decadenziale legittima l’accertamento anticipato se il ritardo è imputabile al contribuente

Emiliano Marvulli - Imposte

L'emissione dell'accertamento anticipato non può essere giustificato dall'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, a patto che non derivi da una condotta ostruzionistica del contribuente. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 16948 del 25 maggio 2022.

La scadenza del termine decadenziale legittima l'accertamento anticipato se il ritardo è imputabile al contribuente

L’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non giustifica l’emissione dell’accertamento anticipato, salvo che il tutto derivi da una condotta ostruzionistica del contribuente.

Infatti, l’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento giustifica la mancata osservanza del termine dilatorio, allorquando l’Ufficio provi che tale situazione sia dipesa da condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16948 del 25 maggio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 16948 del 25 maggio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 16948 del 25 maggio 2022

La sentenza – Il giudizio verte sul ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti del contribuente.

L’atto de qua era stato notificato in anticipo rispetto al termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000. La CTR aveva per questo rigettato l’appello dell’Ufficio non ritenendo giustificati i motivi di urgenza addotti dallo stesso.

La controversia è giunta sin in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza di secondo grado da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per quanto qui di interesse, la Parte Pubblica ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per non aver la C.T. Reg. riconosciuto la rilevanza, ai fini della deroga della disciplina sul termine per l’emissione dell’avviso di accertamento preceduto da pvc, degli elementi forniti dall’Ufficio sul comportamento del contribuente.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo e cassato con rinvio la sentenza della CTR.

Il giudizio attiene alla corretta individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto da parte dell’amministrazione finanziaria del termine dilatorio disposto dallo Statuto dei diritti del contribuente, che dispone l’emanazione dell’avviso di accertamento non prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

In materia di principio del contradditorio endoprocedimentale dei tributi, sia che si tratti di tributi “armonizzati” (come nel caso dell’IVA) che “non armonizzati”, la Corte di cassazione ha ribadito che, in caso di mancata osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto per consentire al contribuente l’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria, con emissione dell’atto impositivo prima della scadenza sussiste, ex lege, la violazione del diritto al contraddittorio preventivo.

A tale violazione consegue la nullità dell’atto impositivo prevista dal legislatore e ciò esclude la necessità di dover vagliare le eventuali allegazioni difensive del contribuente, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, il cui onere dimostrativo è in capo alla stessa Amministrazione che lo invoca.

Nel caso in esame è pacifico che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta dopo 34 giorni dalla consegna del pvc al legale rappresentante della società contribuente e, quindi, prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000.

Le ragioni di urgenza dell’emissione dell’atto impositivo ante tempus sono state specificamente individuate nell’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione accertativa determinata dalla condotta dilatoria dell’amministratore della società che, dopo numerosi rinvii, solo in data 4.11.2014 ha trasmesso la delega al di lui fratello a sottoscrivere pvc conclusivo.

La Corte ha quindi ribadito che l’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento giustifica la mancata osservanza del termine dilatorio, allorquando l’Ufficio provi che tale situazione sia dipesa da condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica.

In altre parole, se l’Amministrazione finanziaria prova che il ritardo nell’esercizio dell’azione accertatrice sia dipeso da fattori imputabili al contribuente può invocare quale giustificazione dell’urgenza l’imminenza della scadenza del termine decadenziale.

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