La scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non legittima l’accertamento anticipato

L'emissione dell'accertamento anticipato non è giustificata dall'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 29963 del 19 novembre 2019.

La scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa non legittima l'accertamento anticipato

L’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non giustifica l’emissione dell’accertamento anticipato. Infatti, le ragioni di urgenza che consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono essere provate e consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera e dalla responsabilità dell’Amministrazione finanziaria. Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29963 del 2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 29963 del 19 novembre 2019
La scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non legittima l’accertamento anticipato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 29963 del 2019.

La sentenza – Il giudizio verte sul ricorso avverso diversi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale, condotta nei confronti del contribuente per indebite detrazioni IVA per operazioni ritenute inesistenti.

La controversia è giunta sin in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza di secondo grado da parte del contribuente. Per quanto qui di interesse, il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 12, co. 7 e 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto legittima la deroga all’emanazione dell’avviso di accertamento prima del termine di sessanta giorni dalla notifica del p.v.c. In particolare la CTR ha qualificato l’esistenza di particolare e motivata urgenza nell’imminente scadenza del potere di accertamento dell’ufficio, per lo spirare del termine di decadenza entro cui doveva essere fatta valere la pretesa impositiva.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo e cassato la sentenza della CTR. Decidendo nel merito hanno quindi accolto il ricorso originario proposto dalla società.

Il giudizio attiene alla corretta individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto da parte dell’amministrazione finanziaria del termine dilatorio disposto dallo Statuto dei diritti del contribuente, che dispone l’emanazione dell’avviso di accertamento non prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

In materia di principio del contradditorio endoprocedimentale dei tributi, sia che si tratti di tributi “armonizzati” (come nel caso dell’IVA) che “non armonizzati”, la Corte di cassazione ha ribadito che, in caso di mancata osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto per consentire al contribuente l’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria, con emissione dell’atto impositivo prima della scadenza sussiste, ex lege, la violazione del diritto al contraddittorio preventivo. A tale violazione consegue la nullità dell’atto impositivo prevista dal legislatore e ciò esclude la necessità di dover vagliare le eventuali allegazioni difensive del contribuente.

Sul punto il Collegio ha ribadito, sulla scia della recente giurisprudenza di legittimità, che “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa”,(in tal senso cfr. Cass. n. 10947/2019).

Nel caso di specie i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio in quanto il termine dilatorio non è stato rispettato, non potendo essere identificati motivi di urgenza nello spirare del termine decadenziale al momento dell’emissione dell’atto impositivo.

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