Fattura con descrizione generica: IVA indetraibile e costo indeducibile

La descrizione generica indicata nella fattura elettronica rende l'IVA indetraibile ed il costo indeducibile. Questo l'orientamento della giurisprudenza, che sottolinea l'importanza di compilare le fatture indicandovi tutti gli elementi obbligatori previsti dall'articolo 21 del DPR IVA.

Fattura con descrizione generica: IVA indetraibile e costo indeducibile

Fattura elettronica con descrizione generica, IVA indetraibile e costo indeducibile: è questo l’orientamento della giurisprudenza, che da tempo sottolinea l’importanza della corretta e scrupolosa compilazione dei documenti di acquisto.

Ad ultimo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano a ribadirlo, riprendendo un principio già più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione: all’interno della fattura bisognerà inserire in maniera fedele tutti i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Tra questi vi è la descrizione dettagliata del bene o del servizio, presupposto indispensabile ai fini del diritto alla detrazione IVA ed alla deduzione del costo.

Fattura con descrizione generica: IVA indetraibile e costo indeducibile

Non basta la lettera di incarico o il contratto presentato in sede di accertamento per evitare che la descrizione generica indicata in fattura in merito alla prestazione o al bene acquistato porti al disconoscimento del diritto a detrazione IVA e deduzione del costo.

Si tratta certo di idonei documenti probatori da presentare in sede di contestazione, ma la valutazione sarà ovviamente fatta caso per caso.

Il tema è da tempo dibattuto, ma la giurisprudenza di merito è chiaro. La recente sentenza della Ctp di Milano (n. 2897/2019) si riaggancia a diverse pronunce in merito della Cassazione.

Con la sentenza n. 21980 del 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione aveva già ribadito che, sia ai fini delle imposte dirette che in merito all’IVA, la fattura costituisce:

“elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.”

Corte di Cassazione - sentenza n. 21980/2015
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Sia ai fini della detrazione IVA che della deduzione del costo, al contribuente spetta il compito di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale.

L’indicazione della descrizione dettagliata di beni o prestazioni acquistate all’interno delle fattura, elettronica o cartacea che sia, risponde ai principi di trasparenza e conoscibilità ed è funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’amministrazione finanziaria. Questo è quanto ribadito da una pronuncia seguente della Cassazione, la n. 27777/2017.

Corte di Cassazione - sentenza n. 21980/2015
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L’oggetto della prestazione o il bene acquistato deve essere esattamente e precisamente indicato all’interno della fattura in merito a natura, qualità e quantità.

Descrizione generica in fattura, illegittima la detrazione IVA e la deduzione del costo

Secondo la giurisprudenza di merito è quindi chiaro che l’indicazione di una descrizione generica della fattura sia in palese violazione delle regole previste dal DPR n. 633/1972 e non risponde ai principi di trasparenza nei rapporti tra Fisco e contribuente.

Appare quindi utile, in tema del diritto a detrazione IVA e deduzione del costo, riportare uno dei punti della sentenza della Corte di Cassazione del 2017 sopra allegata:

“Un’indicazione generica dell’operazione fatturata che, come accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del loro contenuti, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d’ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing) non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare”.

All’interno del campo descrizione della fattura, elettronica dal 1° gennaio 2019, sarà quindi necessario descrivere in maniera dettagliata la prestazione o il bene oggetto di acquisto.

Ad esempio, quindi, non basta che venga indicata una descrizione vaga come “acquisto merci” o “consulenza fiscale”, ma bisognerà indicare in maniera scrupolosa tutti gli elementi specifici dell’operazione, prendendo come riferimento quanto disposto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 che, al comma 1), lettera g) riporta tra i dati obbligatori la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

Fattura elettronica, i dati obbligatori previsti dal DPR n. 633/1972

Appare a questo punto utile riportare il testo integrale dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972 che elenca i dati obbligatori da inserire in una fattura:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (obbligatoria dal 1° luglio 2019)
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Si tratta di elementi obbligatori che, salvo le ipotesi di emissione della fattura semplificata, sono il presupposto per l’esercizio dei diritti fiscali legati alla vendita o alla prestazione, tra cui detrazione IVA e deduzione del costo sostenuto.

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