Split payment IVA: versamenti in scadenza oggi

In scadenza oggi i versamenti relativi allo split payment IVA per pubbliche amministrazioni e società soggette alla scissione dei pagamenti (per le fatture successive al 1° luglio 2017).

Split payment IVA: versamenti in scadenza oggi

Split payment IVA: scadenza oggi 16 novembre per i versamenti relativi alle fatture successive al 1° luglio 2017.

Si tratta di una scadenza che è stata oggetto di proroga (tre mesi) al fine di consentire agli operatori di recepire le numerose novità introdotte recentemente in materia di split payment.

La normativa attuale prevede che il versamento dell’Iva dovuta ai sensi dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 - ovvero quella derivante proprio dall’applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti - debba essere effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un codice tributo specifico ovvero il 6041 per le società ed il 621E per le pubbliche amministrazioni ed evidenziandolo nei registri Iva (si ritiene acquisti dell’attività commerciale dove la registrazione consente la relativa detrazione).

La normativa sullo split payment prevede la facoltà di effettuare versamenti distinti dell’Iva divenuta esigibile per il totale emergente dalle fatture del mese precedente; il totale emergente dalle fatture di ciascun giorno del mese; per l’ammontare di ciascuna fattura.

Split payment IVA: scadenza oggi. Codice tributo modello F24 pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni, già soggette allo split payment prima del 1° luglio 2017, per gli acquisti relativi all’attività istituzionale continueranno ad effettuare i versamenti utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice tributo 620E nel modello F24EP;
  • codice tributo 6040 nel modello F24;
  • direttamente all’entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1203, articolo 12).

Nel caso di banche e società assicurative, il comma 2-ter dell’articolo 5 del DM 23 gennaio 2015 (aggiunto a sua volta dal DM del 27 giugno 2017) prevede che restino immutati gli adempimenti semplificati di rilevazione contabile per le banche e per le società assicurative le quali sono tenute ad applicare lo split payment IVA sugli acquisti di beni e servizi, ma ciò avverrà secondo le modalità previste, rispettivamente, dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 75/2004 e 30 maggio 1989.

Split payment IVA: ancora novità in arrivo

La materia dello split payment IVA è ancora al centro della politica fiscale del Governo. Questo istituto consente, infatti, di recuperare importanti risorse finanziarie, riducendo in modo considerevole l’evasione fiscale IVA.

La nuova modifica in fase di introduzione riguarda ancora una volta l’ambito soggettivo di applicazione. Con la riforma in fase di approvazione, infatti, dal 1° gennaio 2018 lo split payment IVA dovrà essere applicato anche a società e fondazioni partecipate dallo Stato per una quota non inferiore al 70 per cento. In questo modo cadrà quindi la distinzione tra controllo diretto e controllo indiretto che aveva generato parecchi dubbi nel corso degli ultimi mesi.

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