Modello IVA 2026 tardivo oppure omesso: ecco uno schema sintetico ragionato delle sanzioni previste e della possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso
La normativa di riferimento per il calcolo delle sanzioni sulla dichiarazione IVA inviata in ritardo, omessa oppure contenente errori è contenuta nel d.p.r. 633/1972 (decreto IVA), nel d.p.r. 322/1998, nel decreto legislativo numero 472/1997 e nel decreto legislativo numero 87/2024 (riforma fiscale).
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 8 del DPR n. 322/1998, la dichiarazione IVA presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni, eventualmente ridotte grazie al ravvedimento operoso.
La scadenza da rispettare perché una dichiarazione IVA sia valida è quindi il 29 luglio 2026, termine che corrisponde ai 90 giorni successivi al termine di invio della dichiarazione IVA 2026, fissato al 30 aprile.
La sanzione ordinaria in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA andava dal 120 per cento al 240 per cento delle imposte non versate, con un minimo di 250 euro.
Dallo scorso anno, invece, hanno debuttato le nuove sanzioni introdotte nell’ambito della riforma fiscale che, tra le modifiche, ha eliminato la forbice compresa tra il 120 e del 240 per cento, prevedendo una sanzione in misura fissa.
La soglia minima di 250 euro è prevista anche in caso di dichiarazione IVA per la quale non risultano dovute imposte.
In caso di invio della dichiarazione IVA 2026 oltre i 90 giorni - quindi oltre il prossimo 29 luglio 2026 - la dichiarazione medesima si considera omessa si applicano:
- sanzioni in misura fissa di importo compreso tra 250 e 1.000 euro se la dichiarazione non prevedeva imposte da pagare;
- sanzioni dal 120 al 240 per cento in caso di dichiarazione IVA 2026 omessa con imposta a debito.
| Tipologia di violazione | Termini invio | Sanzione ordinaria | Ravvedimento / Riduzione |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione Tardiva (valida) | Entro 90 giorni dalla scadenza (30 aprile) | 250 € (misura fissa) | 25 € (1/10 del minimo) + sanzioni sui versamenti se dovuti |
| Dichiarazione Omessa (con imposta) | Oltre 90 giorni dalla scadenza | Dal 120% al 240% dell’imposta | 75% dell’imposta se presentata prima di accertamenti |
| Dichiarazione Omessa (senza imposta) | Oltre 90 giorni dalla scadenza | Da 250 € a 1.000 € | Sanzione fissa che può raddoppiare per soggetti contabili |
| Dichiarazione Infedele | Presentata con dati errati | 70% della maggiore imposta | Riduzioni variabili (da 1/9 a 1/6) |
| Omesso Versamento IVA | Dopo le scadenze del saldo | 25% dell’imposta | Riduzioni “sprint” (0,1%/gg) o frazionate |
Alle sanzioni sull’omesso o tardivo invio può essere applicato il ravvedimento operoso, calcolato utilizzando il seguente tool di calcolo:
Calcolo ravvedimento operoso online
Articolo 13 Decreto Legislativo numero 471/1997
Calcolatore realizzato dalla redazione di Informazione Fiscale
Prospetto di Liquidazione (F24)
| DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | IMPORTO (€) |
|---|---|---|
| Imposta dovuta | - | - |
| Sanzione ridotta | - | - |
| Interessi moratori (2,5%) | - | - |
Per esempio, la violazione del tardivo invio può essere sanata con ravvedimento operoso e quindi con una sanzione di importo ridotto pari a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.
Sanzioni dichiarazione IVA integrativa o correttiva oltre i termini
Dopo la scadenza della dichiarazione annuale, il contribuente può rettificare o integrare i dati trasmessi presentando una nuova dichiarazione IVA integrativa o correttiva oltre i termini compilata in ogni sua parte.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge 193/2016, le dichiarazioni IVA a favore potranno essere integrate con le stesse tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione IVA a sfavore: la scadenza prevista per la correzione di errori od omissioni oltre la scadenza segue i termini previsti per l’accertamento.
Pertanto, la dichiarazione IVA integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
Secondo la nuova formulazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 471/1997, contenuta nel comma 4.1, in caso di dichiarazione integrativa che comporta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione per omesso versamento aumentata al doppio (50 per cento).
In assenza di imposte dovute, si applica la sanzione minima di 150 euro.
Si ricorda che possono presentare la dichiarazione IVA integrativa soltanto coloro che hanno validamente presentato la dichiarazione originaria, comprese le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione IVA 2026 tardiva o omessa: sanzioni e ravvedimento operoso