Rottamazione quater: scadenza per il pagamento della prima o unica rata al 31 ottobre

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Con la proroga della domanda di accesso alla rottamazione quater, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 maggio, slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata e passa al 31 ottobre 2023: una panoramica sul calendario aggiornato

Rottamazione quater: scadenza per il pagamento della prima o unica rata al 31 ottobre

Il Consiglio dei Ministri del 4 maggio ha approvato la proroga, o per meglio dire la riapertura, dei termini di accesso alla rottamazione quater, la definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

E insieme ai tempi per presentare domanda, slittano anche le date per effettuare il pagamento della prima o unica rata: si passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge che interviene sulla tabella di marcia, una panoramica sul calendario aggiornato.

Rottamazione quater, novità sulla scadenza per il pagamento della prima o unica rata

Con le “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” approvate dal Consiglio dei Ministri il 4 maggio 2023, i contribuenti che intendono accedere alla rottamazione quater possono aderire fino alla scadenza del 30 giugno.

Ma si guadagna tempo anche per il primo appuntamento con il pagamento delle rate: sia chi ha già presentato domanda che chi ancora non ha inviato la sua richiesta di adesione ha tre mesi in più per effettuare il primo versamento delle somme dovute.

Si accorcia, però, la distanza tra la prima e la seconda rata che resta fissata al 30 novembre 2023.

La rottamazione delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2023 permette di mettersi in regola versando le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza invece corrispondere le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e il cosiddetto aggio.

Ci sono due strade che il contribuente può scegliere per pagare le somme dovute:

  • in un’unica soluzione;
  • in cinque anni con un numero massimo di 18 rate consecutive.

In entrambi casi, con le ultime novità introdotte, la scadenza per effettuare il primo pagamento è fissata al 31 ottobre 2023: l’appuntamento con i versamenti previsto in prima battuta in estate, per il 31 luglio 2033, passa in pieno autunno.

Rottamazione quater, prima scadenza per il pagamento al 31 ottobre: il nuovo calendario

Le modalità di pagamento vengono indicate dai contribuenti nella domanda di accesso alla rottamazione quater: entro il nuovo termine del 30 giugno è possibile, quindi, comunicare all’Agenzia delle Entrate Riscossione la propria scelta.

Chi ha già inviato la richiesta di adesione può comunque tornare sui proprio passi: entro la stessa data è possibile, infatti, integrare o sostituire la dichiarazione di adesione.

I contribuenti che scelgono di versare le somme relative alla rottamazione quater in maniera rateale devono rispettare il nuovo calendario di date di scadenza aggiornato dopo lo slittamento dei tempi previsto sia per la presentazione della domanda che per il primo pagamento.

Rate rottamazione quaterDate di scadenza per il pagamento
Prima rata 31 ottobre 2023
Seconda rata 30 novembre 2023
Rate successive Dal 2024 quattro appuntamenti:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

Le prime due rate da versare sono di importo pari al 10 per cento dell’importo da corrispondere ai fini della definizione agevolata.

Nella comunicazione delle somme dovute, che l’Agenzia delle Entrate invierà non più entro il 30 giugno ma entro il 30 settembre, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle 2023 troveranno anche il piano di scadenze da rispettare e i moduli di pagamento precompilati.

“In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo”, specifica il comunicato stampa diffuso dal Governo il 4 maggio 2023.

In linea generale, poi, viene confermato il termine di tolleranza: solo in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, si decade dalla rottamazione quater e i pagamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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