Rivalutazione beni d’impresa, non c’è obbligo di bollatura e di vidimazione

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Rivalutazione beni d'impresa, le società che applicano il regime contabile semplificato, secondo quanto previsto dal decreto Agosto, non hanno l'obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto dal quale devono risultare i prezzi di costo e la modifica dei valori. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 526 del 2 agosto 2021, che ribadisce la linea della risoluzione 14 del 2010.

Rivalutazione beni d'impresa, non c'è obbligo di bollatura e di vidimazione

Rivalutazione beni d’impresa, le società che applicano il regime contabile semplificato hanno la possibilità di rivalutare i beni secondo quanto previsto dal decreto Agosto, senza l’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto dal quale devono risultare i prezzi di costo e la modifica dei valori.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 526 del 3 agosto 2021.

L’adempimento relativo alla documentazione, che deve essere presentata su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, non prevede più tale obbligo nella formulazione del nuovo articolo 2215 del codice civile.

Il documento di prassi ribadisce la linea già trattata dalla precedente risoluzione numero 14 del 2010.

Rivalutazione beni d’impresa, non c’è obbligo di bollatura e di vidimazione

La società che applica il regime contabile semplificato ed ha la possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa, introdotta dal decreto Agosto, non ha l’obbligo di bollatura e vidimazione del documento che indica i prezzi di costo e la modifica dei valori.

I chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 526 del 3 agosto 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 526 del 3 agosto 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - esonero dall’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione dei beni d’impresa ex articolo 15, comma 2, legge n. 342 del 2000.

Lo spunto nasce, come di consueto, da un caso concreto. L’istante applica il regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori e vuole rivalutare i beni della società, secondo le modalità dell’articolo 110 del decreto Agosto.

Secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, della legge n. 342 del 2000, i contribuenti in contabilità semplificata possono procedere se viene redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale risultino prezzo e rivalutazione compiuta.

Tale disposizione è stata superata dal momento che l’obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili è stato soppresso.

Di tale modifica normativa dava conto la risoluzione numero 14 del 2010 dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia viene sollevato il dubbio dal momento che la circolare numero 14 del 2017 che fa riferimento al prospetto con bollatura e vidimazione.

L’istante chiede, quindi, se può procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa senza la bollatura e la vidimazione, come indicato dalla risoluzione numero 14 del 2010.

Rivalutazione beni d’impresa: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Prima di rispondere al quesito dell’istante l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha eliminato l’obbligo di bollare e vidimare i libri contabili e i libri tenuti ai fini fiscali.

In merito la risoluzione n. 14/E del 2010 chiarisce quanto segue:

“l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, introdotto dall’articolo 15, comma 2, della legge n. 342 del 2000, «trovava la sua ratio nell’ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria».”

Una volta eliminato tale obbligo per per i contribuenti a contabilità ordinaria, della stessa semplificazione possono beneficiare i soggetti che applicano la contabilità semplificata.

La successiva circolare n. 14/2017, riferendosi alla Legge di Bilancio 2017, articolo 1, commi da 556 a 562, ha chiarito che, in caso di contabilità semplificata, la maggiorazione dei valori è subordinata alla redazione di un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

In merito alla circolare 14 del 2017 il nuovo documento di prassi sottolinea che:

“Si è dell’avviso, tuttavia, che il richiamo contenuto nella circolare n. 14/E del 2017 al dato testuale della norma, mai formalmente abrogata, non sia indicativo della volontà di superare le indicazioni fornite con la più volte richiamata risoluzione n. 14/E del 2010, con cui si è data evidenza del mancato coordinamento del secondo periodo dell’articolo 15, laddove dispone l’obbligo che il prospetto sia bollato e vidimato, con il novellato articolo 2215 del codice civile, che non contempla più tale obbligo per il libro inventari.”

Se avesse voluto superare le indicazioni della precedente risoluzione 14/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate avrebbe espressamente evidenziato l’intenzione di superare l’interpretazione della precedente risoluzione.

Come previsto dal nuovo articolo 2215 del codice civile, quindi non vige l’obbligo di bollatura e vidimazione ma solo di predisposizione del prospetto dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

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