Ritenute IRPEF, la sospensione per Covid del DL Cura Italia non riguarda le addizionali

Rosy D’Elia - Irpef

Ritenute IRPEF, la sospensione disposta dal DL Cura Italia per l'emergenza Covid non riguarda le addizionali regionali e comunali. Niente sanzioni e interessi per i datori di lavoro che hanno messo erroneamente in stand by i versamenti, se provvedono tempestivamente al pagamento. Errore legittimo, vista l'abbondanza di norme e la superficialità della copertura mediatica. I chiarimenti nella risoluzione numero 40 del 2021.

Ritenute IRPEF, la sospensione per Covid del DL Cura Italia non riguarda le addizionali

Ritenute IRPEF, nella sospensione disposta a causa dell’emergenza Covid non rientrano anche le addizionali regionali e comunali. Ma per i datori di lavoro che hanno operato erroneamente, mettendole in stand by, non è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi, se procedono tempestivamente al pagamento di quanto dovuto.

A fornire nuovi chiarimenti sull’articolo 61 del Decreto Cura Italia, approvato a marzo 2020, è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 40 del 1° giugno 2021.

La linea morbida assunta dall’Amministrazione finanziaria deriva dalla consapevolezza che all’inizio della pandemia c’è stato un susseguirsi di norme, difficili da interpretare, anche a causa di una copertura mediatica “atecnica e generica”, complice di equivoci.

Ritenute IRPEF, la sospensione per Covid non riguarda le addizionali

Sotto la lente di ingrandimento c’è la sospensione delle ritenute alla fonte disposta dall’articolo 61 del Decreto Cura Italia, e quindi risalente a marzo 2020.

In particolare la misura emergenziale ha riguardato tre versamenti:

  • le ritenute alla fonte in scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che una serie di soggetti di specifici settori, indicati nel comma 2, operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nello stesso periodo;
  • pagamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il Decreto Cura Italia ha assorbito e definito più precisamente i contorni di una misura già delineata con l’articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020, adottato all’inizio della pandemia.

L’articolo 62, poi, ha stabilito anche una sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Nel testo del primo articolo non sono state incluse le addizionali regionali e comunali, nel secondo c’è un esplicito riferimento.

“La lettera della norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61.

Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto-legge in argomento che, nel descrivere il contenuto dell’articolo 61, non fanno mai riferimento alle trattenute relative alle addizionali, che invece sono contemplate nel commento all’articolo 62”.

Chiarisce la risoluzione numero 40 del 1° giugno 2021.

Ritenute IRPEF, non vale la sospensione per le addizionali: pagamenti tempestivi senza sanzioni

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la confusione dei sostituti di imposta che hanno applicato la sospensione delle ritenute anche alle addizionali IRPEF è legittima per tre fattori:

  • tra gli articoli 61 e 62 del Decreto numero 18 del 17 marzo 2020 che pongono le basi per una misura simile c’è un disallineamento che è fonte di equivoco;
  • per imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, c’è stato un rapido susseguirsi degli interventi normativi sulla sospensione dei versamenti tributari;
  • i media hanno parlato diffusamente di una sospensione dei versamenti “in senso atecnico e generico”, alimentando una cattiva lettura della norma.

Anche sulla base di queste tre considerazioni, la risoluzione numero 40 del 1° giugno assolve i sostituti di imposta che hanno agito erroneamente.

E chiarisce che, in linea con quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto dei Contribuenti, se tutti coloro che prendono atto di aver interpretato male la norma provvedono tempestivamente al pagamento delle somme dovute a titolo di addizionali regionali e comunali, non sono tenuti a versare anche sanzioni e interessi.

Maggiori dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 40 del 1° giugno 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 40 del 1° giugno 2021
Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Sospensione dei versamenti delle ritenute – Chiarimenti.

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