Riscatto laurea e contributi, circolare INPS: beneficiari, istruzioni e regole per il calcolo

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Riscatto laurea e contributi, circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019: ecco tutte le regole della pace contributiva, con le istruzioni in merito a beneficiari e calcolo dell'importo che sarà possibile pagare anche a rate.

Riscatto laurea e contributi, circolare INPS: beneficiari, istruzioni e regole per il calcolo

Riscatto degli anni di laurea e dei contributi, è stata pubblicata la circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019 con tutte le istruzioni per l’accesso alla pace contributiva.

Si tratta della novità introdotta dal decreto n. 4/2019 (reddito di cittadinanza e pensioni) che ha introdotto il riscatto agevolato dei contributi, anche per gli anni di studio universitari, per i soggetti che rispettano specifici requisiti.

Con la circolare INPS n. 36/2019 vengono chiariti non solo i requisiti previsti ma anche le regole per il calcolo dell’onere da riscatto, ovvero il costo che sarà necessario sostenere per la valorizzazione dei periodi non coperti da contribuzione.

Le istruzioni sono state pubblicate prima ancora della conversione in legge del decreto n. 4/2019, per il quale è atteso ancora l’ok della Camera. Potrebbero esserci ancora novità, soprattutto in merito al riscatto della laurea, con la probabile estensione dell’età massima dei beneficiari delle agevolazioni introdotte.

Riscatto laurea e contributi, circolare INPS: beneficiari, istruzioni e regole per il calcolo

La circolare pubblicata dall’INPS il 5 marzo 2019 fornisce le istruzioni in merito alle due misure che rientrano nel capitolo della pace contributiva:

  • il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
  • il riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età.

Prima di scendere nel dettaglio ed analizzare le regole delle due diverse misure, si allega di seguito la circolare INPS n. 36:

Circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Riscatto contributi INPS: requisiti, beneficiari e calcolo del costo

Il riscatto agevolato dei contributi è riconosciuto ai seguenti soggetti beneficiari:

  • iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
  • agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata.

In tutti i casi la pace contributiva prevede, tra i requisiti, quello di essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Per la verifica del requisito di iscrizione ad una delle gestioni INPS di cui sopra bisognerà avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

Nel rispetto dei requisiti previsti dalla circolare INPS, il riscatto a condizioni agevolate potrà riguardare un massimo di cinque anni, anche non continuativi, in riferimento a periodi successivi al 31 dicembre 1995 e compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato. I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, di entrata in vigore del decreto in esame.

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. L’INPS specifica che per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.

Calcolo costo riscatto contributi: le istruzioni INPS

L’onere da riscatto dei periodi scoperti da contributi obbligatori sarà calcolato secondo il “sistema contributivo”.

Il costo e l’importo dovuto sarà quindi calcolato con il meccanismo a percentuale (articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184) applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Detrazione del 50% e versamento onere da riscatto a rate: la pace contributiva spiegata dall’INPS

Per i soggetti che presenteranno domanda, nel triennio 2019-2021, il riscatto dei contributi sarà agevolato sia dalla possibilità di detrazione del 50% dell’importo che dalla possibilità di rateizzazione dell’onere.

In merito al pagamento a rate, la circolare INPS n. 36/2019 spiega che l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Pagamento a rate escluso esclusivamente qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione, diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

L’onere versato è detraibile dall’Irpef nella misura del 50%. Il rimborso spettante sarà erogato in cinque quote annuali di pari importo e non in un’unica soluzione.

Riscatto laurea agevolato, le istruzioni INPS per gli under 45

Il secondo capitolo della circolare INPS riguarda i soggetti beneficiari del riscatto agevolato degli anni di laurea.

Il comma 6 dell’articolo 20 del DL n. 4/2019 ha introdotto anche il riscatto agevolato del corso universitario di studi.

La facoltà di riscatto:

“dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

Per i soggetti che faranno domanda prima del compimento dei 45 anni di età, il costo per il riscatto degli anni di laurea (per i periodi che si collocano nel sistema contributivo) consisterà nel versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Così come illustrato dall’INPS:

“L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.”

Una modalità di calcolo nuova ma alternativa a quella “ordinaria” e alle regole stabilite dall’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare INPS sopra allegata.

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