Rimborso IVA, anche una società che non ha mai avviato l’attività può richiederlo

Rimborso IVA, anche una società che non ha mai avviato l'attività può richiederlo. Non se ne ha diritto, però, se la somma in relazione alla quale l'imposta è stata versata è stata restituita dalla controparte. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 584 del 14 settembre 2021.

Rimborso IVA, anche una società che non ha mai avviato l'attività può richiederlo

Rimborso IVA: anche la società che ha stipulato un contratto di locazione per avviare un’attività alberghiera ma non lo ha mai fatto, perché il locatore non ha rispettato le clausole previste, ne ha diritto.

Non può richiederlo, però, se ha ottenuto dalla controparte la restituzione della somma in relazione alla quale l’imposta è stata versata.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 584 del 14 settembre 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 584 del 14 settembre 2021
IVA - Mancato esercizio dell’attività - Spettanza del diritto alla detrazione e al rimborso dell’imposta.

Rimborso IVA, anche una società che non ha mai avviato l’attività può richiederlo

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole del rimborso IVA in caso di mancato avvio dell’attività arrivano dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile a uso alberghiero con il locatore, concordando anche una ristrutturazione e riqualificazione dello stesso in albergo.

Dal momento che la controparte non ha rispettato le condizioni previste, la società ha deciso di procedere con la risoluzione del contratto con effetto immediato.

La società aveva, però, versato un milione di euro più IVA come rimborso di parte dei costi necessari per la realizzazione dei lavori, ricevendo dal locatore a proprio favore una garanzia bancaria a copertura dal rischio di restituzione della somma nel caso di mancato rispetto dei patti.

E infatti così è stato: dopo la risoluzione del contratto, dalla banca è arrivato il rimborso di un milione di euro.

Dal momento che la società non ha mai avviato l’attività che intendeva intraprendere si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di chiedere comunque il rimborso dell’IVA ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la risposta all’interpello numero 584 del 15 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in linea di principio, anche senza l’avvio dell’attività, si riconosce il diritto al rimborso IVA.

Rimborso IVA, come funziona se una società ha maturato un credito ma non ha mai avviato l’attività?

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla giurisprudenza comunitaria e prima di tutto chiarisce due punti importanti:

  • anche le attività preparatorie devono essere considerate attività economiche;
  • chiunque svolga atti preparatori è di conseguenza considerato soggetto passivo.

Da qui deriva un altro passaggio importante: l’acquisto di beni o di servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale determina l’applicazione del sistema dell’IVA e, quindi, del sistema della detrazione.

Nel testo della risposta all’interpello numero 584 del 14 settembre 2021 si legge:

“Il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni soggette a imposta”.

In altre parole non è necessario attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione. Basta semplicemente che i beni e i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

Ovviamente questo principio risulta valido quando la destinazione è avvalorata oggettivamente dalla natura dei beni e dei servizi acquisiti rispetto all’attività concretamente esercitata dal contribuente.

Per il caso analizzato resta necessaria, però, una precisazione: “va comunque escluso il diritto al rimborso dell’imposta versata in sede di rivalsa qualora l’Istante ne abbia ottenuto la restituzione da parte del Locatore, anche per effetto dell’escussione della garanzia bancaria rilasciata da quest’ultimo”.

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