Rimborso accise carburante, i chiarimenti delle Dogane sui mezzi di pronto soccorso

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Rimborso accise carburante, nelle istanze trimestrali per ottenere l'agevolazione non devono essere indicati il nome e il sesso del paziente trasportato. A chiarirlo è la circolare numero 33 del 12 agosto 2021 dell’Agenzia delle Dogane. Devono essere indicati il numero di registrazione e la data della scheda di soccorso o intervento.

Rimborso accise carburante, i chiarimenti delle Dogane sui mezzi di pronto soccorso

Le istanze trimestrali per il rimborso delle accise per il carburante, che spetta agli enti di assistenza e di pronto soccorso in relazione alle ambulanze che trasportano pazienti, non devono riportare dati che rendano identificabile il soggetto trasportato.

Lo chiarisce la circolare numero 33 del 12 agosto 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il documento di prassi rende concrete le disposizioni del regolamento Ue n. 2016/679.

Lo stesso regolamento richiede la necessità del trattamento, la proporzionalità rispetto alla finalità perseguita e la previsione di misure appropriate di tutela dell’interessato.

In altre parole, i dati personali raccolti devono essere quelli indispensabili, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alla finalità del trattamento.

Rimborso accise carburante, i chiarimenti delle Dogane sui mezzi di pronto soccorso

La circolare numero 33 del 12 agosto 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha come oggetto i rimborso delle accise del carburante consumato dalle ambulanze per il trasporto di pazienti.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare numero 33 del 12 agosto 2021
Impiego di carburanti agevolati per azionamento ambulanze. Punto 13, tabella A, del D.lgs. n. 504/95. Istanza trimestrale di emissione buono di imposta. Compilazione fogli di viaggio.

Le istanze trimestrali, necessarie per ottenere il rimborso che spetta agli enti di assistenza e di pronto soccorso, non devono raccogliere dati ed informazioni che possano rendere identificabile il paziente che viene trasportato, anche indirettamente.

Tale indicazione viene fornita in linea con le disposizioni del regolamento Ue numero 2016/679.

Nella raccolta di dati si deve seguire i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alla finalità del trattamento.

Il rimborso in questione è previsto dal decreto 31 dicembre 1993 del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il provvedimento del MEF concede il rimborso attraverso i buoni o crediti d’imposta da determinare in relazione al reddito prodotto al volume degli affari e ad altri elementi.

Per ottenere l’agevolazione è necessaria la compilazione di un’istanza trimestrale, allegando alla stessa i fogli di viaggio delle istanze o un tabulato meccanografico con i servizi di trasporto effettuati.

Le istruzioni delle Dogane per il rispetto della privacy

In precedenza, per ottenere i rimborsi, dovevano essere annotate le generalità del soggetto trasportato dall’ambulanza: sesso e anno di nascita.

Con la recente circolare, invece, non è indispensabile la raccolta e la sistematica conservazione dei dati identificativi.

Le ultime disposizioni, infatti, chiariscono che devono essere invece indicati il numero di registrazione e la data della scheda di soccorso o intervento.

Tali dati sono conservati presso la struttura sanitaria di ricezione del paziente trasportato.

La nuova modalità di fatto aggiorna la precedente, assicurando una maggiore protezione nel trattamento dei dati personali.

Resta comunque la possibilità degli uffici di controllare possibili violazioni.

Per i riscontri fiscali, tuttavia, sono sufficienti le informazioni da cui è ricavabile in modo inequivocabile l’avvenuto servizio, che dà diritto all’agevolazione sul carburante.

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