Riforma Terzo Settore, possibile proroga per l’adeguamento degli statuti

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Riforma del Terzo Settore: proroga di sei mesi per l'adozione dei decreti correttivi e accanto al rinvio della delega al Governo è forte la richiesta di spostare in avanti anche la scadenza per l'adeguamento degli statuti.

Riforma Terzo Settore, possibile proroga per l'adeguamento degli statuti

Riforma del Terzo Settore: è sempre più forte la richiesta di proroga per l’adeguamento degli statuti.

Dopo l’approvazione del decreto integrativo e correttivo sull’impresa sociale da parte del Governo nel corso del CDM del 17 luglio 2018, è sempre più verosimile che la delega al Governo per l’adozione del decreto sul Codice del Terzo settore venga rinviata di sei mesi.

La scadenza prevista è quella del 2 agosto ma con un DdL presentato al Senato da Lega e M5S, il termine potrebbe essere rinviato a febbraio 2019. Il tutto, secondo i relatori, col fine di accogliere le richieste dei rappresentanti del no-profit.

Tuttavia, il decreto proposto non contiene una delle principali richieste del Forum del Terzo Settore comunicate a Camera e Senato nel corso delle Audizioni presso le Commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali: è necessaria una proroga per l’adeguamento degli statuti che, in caso di mancato rinvio, dovrà essere effettuato entro febbraio 2019.

Nonostante il tempo a disposizione, pesano sui 300.000 enti interessati dall’adempimento i ritardi nell’emanazione dei decreti correttivi e attuativi della Riforma del Terzo Settore.

Riforma del Terzo Settore, proroga a febbraio 2019 per la delega al Governo

È contenuta in una proposta di legge depositata in Senato (n. 604) che potrebbe essere approvata già in questa settimana, la proroga di sei mesi della delega al Governo per l’adozione dei decreti sulla Riforma del Terzo Settore.

Se da un lato è stato approvato entro il termine previsto il decreto di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, per i provvedimento correttivi e integrativi relativi al Codice del Terzo Settore Lega e M5S hanno dichiarato che sarà necessario più tempo.

Pertanto, la scadenza di 12 mesi per l’esercizio della delega per la Riforma del Terzo Settore sarà prorogata di 6 mesi, portando quindi a febbraio 2019 il termine ultimo per l’adozione dei decreti.

La scadenza attualmente fissata al 2 agosto è ritenuta impossibile da rispettare, anche a fronte delle osservazioni del Forum del Terzo Settore, ascoltato sia alla Camera che al Senato proprio in merito ai correttivi al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Adeguamento degli statuti: necessaria una proroga di sei mesi

Tra le osservazioni del Forum in vista della discussione circa i correttivi e le integrazioni al Codice del Terzo Settore, è stata ribadita la necessità di una proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per gli enti interessati dalla riforma.

La richiesta si lega alla proroga prevista per la delega al Governo: senza l’approvazione del decreto correttivo e a fronte del ritardo complessivo per l’attuazione della Riforma del Terzo Settore i (ad oggi sono solo 6 i decreti approvati, rispetto ai 26 previsti), sono ancora sconosciuti molti degli aspetti su come modificare gli statuti.

Attualmente il termine è fissato al 2 febbraio 2019 ma la richiesta del Forum del Terzo Settore è quella di portare la scadenza per l’adeguamento degli statuti ad agosto, portando il termine previsto da 18 a 24 mesi dalla approvazione del D.Lgs. 117/17.

Tra le novità che dovranno definire i decreti, la cui scadenza ultima per l’adozione (senza considerare la proroga) è fissata al 2 agosto 2018, vi sono le nuove regole fiscali ma non solo. Sono ancora attese le disposizioni attuative circa l’istituzione del Registro Unico, le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio sugli ETS e le attività diverse che gli enti potranno svolgere.

Il monitoraggio dello stato di attuazione della riforma è effettuato dal Forum del Terzo Settore che, sul proprio portale, effettua il conto alla rovescia per l’attuazione delle novità. Il contatore, tuttavia, potrebbe presto essere portato in avanti di ben sei mesi, il tutto in un clima di incertezza per tutti quegli enti interessati dalle novità.

Decreto impresa sociale approvato il 17 luglio 2018: quali novità

L’unico passo in avanti compiuto dalla Riforma del Terzo Settore è rappresentato dall’approvazione del decreto sull’impresa sociale. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2018.

Il decreto legislativo, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Le novità introdotte dal decreto sull’impresa sociale sono riassunte nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo:

“Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

In tale quadro si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.

Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.”

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