Il 20 novembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato una nuova proroga relativa all'applicazione della riforma IVA in capo agli enti non commerciali con l'intento di garantire la stabilità dei soggetti interessati
La proroga per l’applicazione della nuova disciplina IVA per gli enti del terzo settore e per le associazioni sportive dilettantistiche, annunciata già nei mesi scorsi, è stata confermata.
Il Consiglio dei Ministri in data 20 novembre, grazie anche al confronto con la Commissione Europea, ha riconosciuto la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati e, al fine di favorire stabilità e armonia e, in ottica di semplificazione burocratica, ha spostato di 10 anni l’entrata in vigore delle novità previste per gli enti, che dovranno poi comunque adeguarsi alla riforma.
Il tempo, che è stato ulteriormente concesso dal legislatore ed accolto dai soggetti interessati con un grande sospiro di sollievo, non deve infatti essere interpretato come un motivo per non preoccuparsi dei cambiamenti che dovranno essere effettuati, ma come una possibilità aggiuntiva di intercettare gli strumenti adatti per poter far fronte ai nuovi adempimenti, che saranno richiesti agli enti quando la proroga avrà fine.
Proroga dopo proroga la disciplina IVA degli enti non commerciali slitta al 2036
La nuova disciplina IVA per gli enti del Terzo settore è stata introdotta con l’art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies del DL n. 146/2021 e sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
Ha subito nel tempo già diverse proroghe, sicuramente giustificabili da un’assenza del parere della Commissione Europea circa le norme contenute nel titolo X del d.lgs 117/2017.
L’entrata in vigore del 1° gennaio 2026 avrebbe però abbracciato due grandi riforme, quella fiscale legata appunto agli assetti previsti dal titolo X del d.lgs 117/2017 e quella IVA legata all’attuazione delle modifiche intervenute grazie all’art. 5 del DL n. 146/2021.
Con la decisione arrivata nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre sono stati, però, concessi altri 10 anni agli enti non commerciali, per adattarsi alle nuove disposizioni.
Riforma IVA: le principali novità che slittano al 2036 con la proroga
Le modifiche apportate dal DL n. 146/2021 al DPR n. 633/72 vedranno infatti tutti gli enti non commerciali (ETS, non ETS e ASD) costretti ad aprire la partita IVA nel caso in cui le entrate da loro percepite non dovessero rientrare tra le seguenti categorie:
- quote associative;
- donazioni;
- erogazioni liberali;
- contributi da enti pubblici.
Qualsiasi tipologia di ente non commerciale che dovesse percepire entrate derivanti da corrispettivi specifici (esempio: una ASD che organizza corsi sportivi e fa pagare la quota, o un ente che organizza un evento e fa pagare un biglietto per parteciparvi), sarà soggetto ad alcuni adempimenti IVA, come la fatturazione elettronica.
Molte delle operazioni compiute dagli enti non commerciali, che un tempo erano considerate escluse ai fini IVA dal DPR n. 633/72, sono state riclassificate dalle modifiche introdotte dal DL n. 146/2021 alcune come esenti altre come imponibili.
Con le ultime novità approvate dal Governo, in ogni caso le modifiche da apportare per poter continuare ad operare come ente non commerciale non interesseranno gli enti almeno per altri 10 anni, un tempo da utilizzare per fronteggiare al meglio il cambiamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riforma IVA Terzo settore: arriva la proroga al 2036