Rientro dei cervelli, agevolazioni anche per i ricercatori stranieri

Rosy D’Elia - Irpef

Rientro dei cervelli, anche i ricercatori stranieri che trasferiscono la loro residenza in Italia possono avere accesso alle agevolazioni. Non si tratta, infatti, di un regime fiscale destinato solo ai cittadini italiani. A sottolinearlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 307 del 3 settembre 2020.

Rientro dei cervelli, agevolazioni anche per i ricercatori stranieri

Rientro dei cervelli, le agevolazioni non sono accessibili solo per i cittadini italiani ma anche per i ricercatori stranieri che trasferiscono la loro residenza in Italia. A sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 307 del 3 settembre 2020.

Il regime fiscale agevolato riguarda in generale tutti i ricercatori residenti all’estero che danno il loro contributo allo sviluppo della ricerca italiana, trasferendosi nel nostro paese.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 307 del 3 settembre 2020
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero - Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 - Ricercatore di nazionalità estera - Spettanza.

Rientro dei cervelli, agevolazioni anche per i ricercatori stranieri

L’opportunità di mettere in chiaro le regole per l’accesso alle agevolazioni previste per i rientro dei cervelli arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.

Un cittadino straniero, ricercatore in Italia presso un’Università, dopo aver completato il dottorato nel suo Paese e aver lavorato come ricercatore per 34 mesi, prima, e 26 mesi, dopo, in due Paesi europei si è trasferito in Italia dal 1° gennaio 2020.

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del regime previsto dall’articolo 44 del DL n. 78 del 2010, anche se non ha mai avuto la residenza in Italia.

Con la risposta all’interpello numero 307 del 3 settembre 2020, dall’Amministrazione finanziaria arriva il via libera alla fruizione dei benefici:

“Nel presupposto che l’Istante abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, si ritiene che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010 - come modificato dall’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni - per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (cfr. articolo 44, comma 3, d.l. n. 78 del 2010)”.

Rientro dei cervelli, anche i ricercatori stranieri hanno diritto alle agevolazioni previste

Il bonus per il rientro dei cervelli consiste in una esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% dei compensi dei docenti e dei ricercatori che risultano non occasionalmente residenti all’estero, dove hanno svolto attività di ricerca o docenze per almeno due anni, e che si trasferiscono in Italia.

Si ha diritto alle agevolazioni a partire dal cambio di residenza e per 5 periodi di imposta, a patto che si mantenga la residenza in Italia.

I docenti e ricercatori possono beneficiare del regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni che seguono:

  • acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  • essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia.

Il requisito chiave per l’applicazione delle agevolazioni per il rientro dei cervelli è quello di avere la residenza fiscale in Italia e non la cittadinanza italiana, sottolinea l’Agenzia delle Entrate riferendosi al caso analizzato.

Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010 e dai parametri imposti dall’articolo 2 del TUIR, che considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio, tutti i ricercatori residenti all’estero possono avere accesso alle agevolazioni previste.

A prescindere dalla nazionalità, infatti, “trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche”.

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