Riforma dello Sport, le ultime novità

Cristina Cherubini - Associazioni

La riforma dello Sport attuata dal legislatore attraverso l'emanazione di diversi decreti sta pian piano prendendo forma, uniformandosi con gli equilibri socio-economici caratterizzanti il mondo sportivo. Il nuovo decreto ha confermato alcuni cambiamenti cruciali per la ridefinizione dell'intero settore

Riforma dello Sport, le ultime novità

Lo scorso 2 novembre è stato pubblicato in GU il decreto-legislativo n. 163/2022 con il quale il legislatore ha voluto attuare alcune modifiche ed integrare così quanto già predisposto dal decreto-legislativo n. 36/2021.

Un nuovo volto per il mondo dello sport, nuovi canoni ed aree tematiche ma soprattutto una rinnovata disciplina in merito ai rapporti di lavoro ed ai compensi sportivi.

Abbiamo già affrontato nel corso di più specifici approfondimenti le novità che investiranno il settore dello sport a seguito dell’attuazione di quanto previsto dai decreti predisposti dal legislatore e di certo non mancheranno.

Riforma dello sport: le novità in pillole

Il decreto-legislativo 163/2022 pubblicato sulla GU lo scorso 2 novembre ha rettificato ed in alcuni punti integrato quanto già previsto dal d .lgs 36/2021 ovvero uno dei cinque decreti conosciuti per aver plasmato la Riforma dello Sport.

Pur essendo in qualche modo il d.lgs 163/2022 legato all’esistenza del d.lgs 36/2021 e quindi diretta conseguenza dello stesso è in realtà in sé una parte importante della ridefinizione dell’intero settore sportivo.

Non si parlerà più di settori dilettantistici ma di area del dilettantismo, i compensi sportivi saranno assoggettati alla contribuzione previdenziale se superiori alla soglia dei 5000 euro lordi e la precedenze soglia di esenzione di tassazione reddituale fissata ai 10.000 euro sarà adesso estesa fino ai 15.000.

Non solo novità fiscali e contributive, ma una completa ridefinizione delle nozioni di dilettantismo e professionismo ed una spinta propulsiva verso lo sviluppo dei nuovi talenti, giovani laureati e donne.

Persino il concetto di atleta tesserato si delinea diversamente attraverso le modifiche attuate dal d.lgs 163/2022.

Il d.lgs 36/2021 all’art. 15 difatti prevedeva infatti che “con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata”, mentre invece il d.lgs 163/2022 ha sostituito tale comma con la seguente asserzione

“il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva”

Riforma del terzo settore e dello Sport: la fusione di due distinti cambiamenti del sociale

Il decreto legislativo 163/2022 all’art. 26 in rettifica a quanto iscritto all’art. 38 del d.lgs 36/2021 pone l’accento su un’importante estensione che il legislatore ha compiuto a favore dello sviluppo dell’attività sportiva con finalità sociali.

Con l’art. 26 del d.lgs 163/2022 difatti si aggiunge all’art. 38 del d.lgs 36/2021 il comma 1-bis il quale estende l’area del dilettantismo a tutte le associazioni e le società che assumono una delle forme giuridiche previste dall’art. 6 del d.lgs 36/2021, e che risultano essere state costituite in base a quanto previsto dall’art. 7 del medesimo decreto, inclusi gli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a patto che esse svolgano attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Le associazioni e le società appartenenti da sempre ai settori sportivi di tipo dilettantistico o professionistico potranno quindi continuare a usufruire di molti dei benefici a loro concessi dal legislatore, in qualche modo anche implementati e diversificati grazie a quanto previsto dalla riforma e allo stesso tempo non saranno esclusi nemmeno gli enti del terzo settore che in un primo momento sembravano invece lontani da quanto previsto per gli enti sportivi.

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